TERMINE PER LA REVISIONE DELLA RENDITA INAIL IN CASO DI CONCAUSE

a cura di Dott. Concetto Iannello, Responsabile attività istituzionali del Patronato ANMIL

Cassazione, sez. lav., 17 gennaio 2018, n. 1048 - Pres. D’Antonio - Rel. Calafiore - P.M. (Diff.) Celentano - Inail contro G.G.

Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dall’art. 83 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si riferisce esclusivamente all’eventuale aggravamento ed alla consequenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell’originario stato morboso, mentre, allorché il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, sempre necessariamente originata dalla lesione generata dallo stesso infortunio, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 80 del citato Decreto.

Il caso

Nel 2010 un lavoratore agiva in giudizio per l’accertamento dell’aggravamento dei postumi di un infortunio occorsogli nel 1994 con conseguente revisione della rendita che era stata costituita a far data dal 1995 in base al riconoscimento di un’inabilità pari all’11%. Dopo un iniziale rifiuto, l’Inail riconosceva l’aggravamento nella misura del 27% a decorrere dal 2007, mentre il lavoratore contestava tale valutazione per il fatto che nel frattempo i postumi dell’evento si erano ulteriormente aggravati fino alla parziale amputazione dell’arto inferiore. Il giudice del lavoro riconosceva al lavoratore una rendita pari al 40% di inabilità a decorrere dal 2007, al 50% a decorrere dal 2008 e al 70% a decorrere dal 2010, con conseguente condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle relative prestazioni. Il giudice di appello confermava parzialmente la decisione di primo grado, riconoscendo l’aggravamento al 40% a far data dal 2007 e al 50% a far data dal 2008 in quanto non contestati dall’Inail, mentre escludeva il successivo aggravamento al 70% in quanto posteriore al termine decennale di cui all’art. 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U.). Contro tale decisione l’Inail ricorreva in cassazione, mentre il lavoratore resisteva con controricorso.

La decisione e i precedenti

Con la presente decisione i giudici di legittimità tornano nuovamente ad occuparsi della disciplina della revisione della rendita Inail contenuta nell’art. 83 T.U., il quale dispone che la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La norma stabilisce inoltre precisi limiti temporali per la valutazione dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato stabilendo che nei primi quattro anni dalla costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell’infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, mentre le successive revisioni non possono essere richieste o disposte a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Dopo i primi quattro anni dalla costituzione della rendita, invece, la revisione può essere richiesta o disposta soltanto due volte ovvero alla fine dei due successivi trienni, fermo restando che qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità, l’assicurato stesso può chiedere all’Istituto assicuratore la liquidazione della rendita purché entro dieci anni dall’infortunio o quindici anni dalla malattia professionale (l’inizio della decorrenza del termine decennale non coincide con quello di liquidazione della rendita, ma con quello precedente di maturazione del diritto alla prestazione: Cass. 15 giugno 1991, n. 6785; Cass. 26 maggio 1994, n. 5138; Cass. 29 agosto 1997, n. 8202; Cass. 13 dicembre 2005, n. 27425; Cass. 14 agosto 2004, n. 15872; Cass. 7 aprile 2004, n. 6831).

L’interpretazione di tali norme ha dato luogo nel tempo a numerosi contrasti interpretativi che hanno portato i giudici di legittimità a chiarire che il termine decennale per la revisione della rendita per infortunio non è né di prescrizione né di decadenza, delimitando piuttosto l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato. Da qui l’ammissibilità della domanda di revisione, anche oltre il termine decennale, purché sia dimostrata che la variazione si è verificata entro questo limite temporale (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3870; Cass. 11 agosto 2014, n. 17860). Occorre peraltro aggiungere che lo stesso termine decennale è stato oggetto di ripetuti sospetti di illegittimità costituzionale che però sono stati rigettati dal giudice delle leggi, il quale dapprima ha ritenuto che non può sussistere alcuna violazione dei principi costituzionali relativamente a disposizioni con le quali viene condizionata l’insorgenza di determinati diritti disciplinandone l’esercizio (Corte cost. 26 aprile 1971, n. 80), mentre in un secondo momento ha ribadito che l’art. 83 non esclude in modo assoluto il diritto alla revisione né rende impossibile o difficoltoso l’esercizio di tale diritto, trattandosi piuttosto di un limite temporale che trova giustificazione nel legittimo esercizio della discrezionalità legislativa oltre che nelle evidenze di carattere statistico (Corte cost. 18 luglio 1991, n. 358, in Riv. inf. mal. prof., 1991, 182). Più recentemente il giudice costituzionale è tornato sul significato dell’art. 83 T.U. al fine di chiarire che il limite Giurisprudenza 1716 Diritto & Pratica del Lavoro 27/2018 patronato encal - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Sinergie Grafiche srl dei quindici anni per la revisione della rendita per malattia professionale può trovare applicazione soltanto in caso di “aggravamento eventuale e consequenziale dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della malattia”, dovendo invece essere ricondotto all’art. 80 T.U. l’ipotesi di aggravamento provocata dalla protrazione dell’esposizione al medesimo rischio patogeno a causa del mantenimento nel tempo delle stesse condizioni lavorative (Corte cost. 12 febbraio 2010, n. 46, in Foro it., 2010, I, c. 2972).

Ne consegue, secondo la presente decisione, che il limite temporale dell’art. 83 trova applicazione unicamente alla “naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio, mentre le concause sopravenute causalmente dipendenti dall’infortunio proprio perché imprevedibili ed estranee al naturale evolversi del danno originario” devono trovare la propria disciplina nell’art. 80 T.U., il quale diversamente dall’art. 83, permette la considerazione unitaria dei postumi singolarmente inferiori al minimo indennizzabile. Tenuto conto che nel caso di specie l’amputazione dell’arto costituiva una concausa sopravenuta ed imprevedibile seppur originata dallo stesso evento morboso, i giudici riconducono tale fattispecie alla disciplina di cui all’art. 80 T.U., con conseguente diritto dell’assicurato alla riunione della rendita consolidata al termine del decennio con le maggiori percentuali di inabilità sorte successivamente. (Diritto & Pratica del Lavoro)

Concetto Iannello

Laureato in Giurisprudenza e in Tecnologie forestali e ambientali. Nel 1993 inizia la sua formazione ed esperienza in ACLI, assumendo diversi incarichi fino a ricoprire il ruolo di Direttore Nazionale. Dal 2008 al 2010 è stato Direttore Nazionale del Patronato AIC-INPAL e Componente della Commissione OIGA presso il Ministero dell’Agricoltura. Tra il 2010 ed il 2012 è stato Consigliere Nazionale Confederazione Agricola Copagri, Componente Commissione Patronati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Tecnico Centro Assistenza Agricolo Cisal e Direttore Generale del Patronato Encal Cisal fino al 2015. Dal 2015 è Responsabile delle attività istituzionali del Patronato ANMIL.