Pagamento indennizzo INAIL in conto capitale e successiva costituzione di rendita

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

Come noto, l’indennizzo INAIL in conto capitale è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef, riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al D.M. 12 luglio 2000, in un’unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal D.Lgs. 38/2000.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 D.Lgs. 38/2000: “Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta”.

L'importo da decurtare, peraltro, sulla base del principio generale già illustrato, non è quello effettivamente erogato, bensì quello ricalcolato prendendo in riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta nonché la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al medesimo momento (ed, ovviamente, il grado di menomazione in relazione al quale fu concesso l'indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto.

Il recupero di tale importo deve essere effettuato mediante trattenute mensili sull'intero rateo di rendita pari ad un quinto del rateo medesimo. (cfr. Circolare 57 del 4 agosto 2000 dell’Istituto ).

Queste le norme di riferimento.

Ma i casi pratici complicano la vita all’operatore.

Caso 1)

Lavoratore ricorre al Tribunale di Varese.: ha ricevuto 14 punti di indennizzo da infortunio sul lavoro e chiede il riconoscimento di 28 punti di invalidità con attribuzione di rendita periodica.

Il Tribunale accerta un’invalidità permanente nella misura di 19 punti percentuali ed assegna una rendita periodica decurtando nella contabilizzazione della indicata rendita la somma già corrisposta al ricorrente a titolo di liquidazione in conto capitale.

Tutto nei termini e nessuna contestazione.

Caso 2)

Il lavoratore (che ha ricevuto un indennizzo di 14 punti percentuali ante causa) dopo esito negativo del primo grado di giudizio ricorre alla Corte di Appello di Milano per ottenere rendita policrona da infortunio e malattia professionale. La Corte di Appello esperita consulenza tecnica attribuisce una rendita complessiva di 17 punti percentuali.

La Corte di Appello in riforma della sentenza del 2013 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio condanna l’INAIL a corrispondere all’appellante la rendita periodica INAIL assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 17%.

In questo caso la Corte di Appello non ha dichiarato che la rendita dovesse essere decurtata dal fondo capitale.

In sede di esecuzione della sentenza INAIL ha compensato quanto liquidato in conto capitale dall’importo della rendita.

L’assistito ha contestato il conteggio e procederà esecutivamente nei confronti di INAIL per il recupero di quanto indebitamente compensato facendo valere quanto disposto dalla sentenza della Corte di Appello.

Ci si aspetta un’opposizione da parte dell’Istituto.

Non risultano precedenti in giurisprudenza per un caso analogo.

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.