Morte dell’assicurato prima della liquidazione

a cura di Avv. Aldo Arena

In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte”. Tale principio è sancito dall’art. 13 co. 9 del D.Lgs. 28/2000.


Recentemente (v. Cass. n. 7650/19), si è presentato un caso alla Corte di Cassazione in cui, nel 2010 era stata riconosciuta la malattia professionale dell’assicurato, con condanna dell’INAIL a corrispondere il relativo indennizzo in capitale. Seguiva la morte del lavoratore.

La moglie, erede dell’assicurato, si è vista negare in primo ed in secondo grado l’accertamento di illegittimità della quantificazione operata dall’Istituto, in seguito al decesso del marito, in occasione della domanda di liquidazione presentata dalla signora. L’interessata ha quindi adito il Giudice di legittimità, sostenendo che la disposizione succitata non si applicherebbe al caso di specie, in quanto il diritto all’indennizzo era stato già definitivamente accertato e, per l’effetto, era entrato nel patrimonio de defunto dal 2010, in ragione della sentenza provvisoriamente esecutiva, mai appellata dall’INAIL.

L’erede ha, inoltre, sostenuto che il termine “corrisposto”, contenuto nella citata disposizione, dovrebbe intendersi come equivalente a “riconosciuto”, senza quindi poter essere collegato ad un elemento accidentale e variabile quale la data di corresponsione dell’indennizzo, altrimenti determinandosi un’ingiustificata disparità di trattamento in casi analoghi.

Il Supremo Collegio ha tuttavia sciolto l’interessante questione in senso negativo, evidenziando anzitutto che la sentenza di condanna generica, intervenuta nel 2010, non aveva (per definizione) effettuato la liquidazione, da operarsi secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale”, e si era limitata a stabilire, con efficacia di giudicato, la sussistenza del diritto all’indennizzo e la lesione alla quale esso doveva essere parametrato.

Inoltre, la quantificazione dell’indennizzo in base (anche) all’età dell’assicurato - come previsto dall’art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. 38/00 - lascia dedurre che il capitale debba essere proporzionato alla durata della vita residua, nel corso della quale deve ristorare il pregiudizio all’integrità psico-fisica. Ne consegue che, qualora la morte sopravvenga prima della liquidazione dell’indennizzo, quest’ultimo debba essere rapportato all’effettiva durata della vita e non a quella determinata in base ai parametri statistici nella ridetta “Tabella per l’indennizzo del danno biologico”.

Una simile conclusione è stata peraltro ritenuta coerente con i meccanismi liquidatori del risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, che deve necessariamente essere contenuto con stretta relazione al pregiudizio effettivo arrecato. Infatti, qualora al momento della liquidazione la persona offesa sia deceduta per causa non collegabile all’illecito, alla valutazione probabilistica sull’ipotetica durata della vita, va sostituito il riferimento alla durata effettiva di quest’ultima, quale danno concreto effettivamente prodotto, unico risarcibile agli eredi “iure successionis”.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.