Infortunio in itinere con uso del mezzo privato

a cura di Avv. Aldo Arena

L’art. 12 del D.Lgs. 38/00 ha inserito un terzo comma all’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, in base al quale, com’è noto, in materia di infortunio c.d. “in itinere”, l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, “purché necessitato”.

La Corte di Cassazione si è ripetutamente pronunciata su detto concetto di necessità e pare particolarmente interessante la precisazione fatta con la Sentenza n. 16835/2017, secondo cui è sufficiente una necessità “relativa”, emergente anche attraverso la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori non definibili in astratto, che condizionano l’uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela.

Nel caso portato all'attenzione della Corte, il citato principio è servito a rigettare il ricorso dell’assicurata, perché, a detta del Giudice di legittimità, la corte territoriale ha ben giudicato, evidenziando che la lavoratrice non ha assolto al proprio onere probatorio. La stessa, infatti, non risulta aver dedotto prove, tra l’altro, sulle specifiche necessità domestiche o familiari che imponessero il sollecito rientro presso l’abitazione.

Ebbene, dette necessità domestiche e/o familiari sono tuttavia emerse nella loro potenziale rilevanza, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere avvenuto con uso del mezzo privato. In tal senso, è significativa anche una precedente pronuncia di merito (Corte d’Appello di Bari n. 1468/06) che aveva dato rilievo agli standards comportamentali esistenti nella società civile, rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggior efficienza delle prestazioni. Nella specie, era stato considerato necessitato l’uso del mezzo privato da parte di una lavoratrice, al fine di assolvere un incarico lavorativo nei tempi concordati e senza eccessivo dispendio di energie, considerato il suo stato di gravidanza avanzato, che rendeva certamente più penosi l’uso del mezzo pubblico e un tratto di percorso a piedi.

Si presenta ora allo studio un caso che verrà a breve portato all’attenzione del Giudice di primo grado, in cui l’infortunio è avvenuto ad un uomo, a bordo di uno scooter, sul normale percorso da casa al lavoro, quando la compagna dell’assicurato si trovava quattro giorni oltre la data presunta del parto.

Sarà possibile documentare che l’infortunato, utilizzando i mezzi pubblici, in caso di chiamata da parte della compagna nel corso della giornata lavorativa, avrebbe impiegato fino a due ore per raggiungere l’abitazione, dovendo poi recarsi in ospedale. Il caso pare, pertanto, apprestarsi al richiamo dei suddetti canoni ermeneutici, invocati al fine di chiedere ed ottenere dall’INAIL la prestazione dovuta per l’inabilità temporanea derivata dal sinistro.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.