Forniture di protesi da parte di INAIL e riflessi sulla tutela risarcitoria. Assenze per infortunio sul lavoro e calcolo del periodo di comporto
a cura di Avv. Mauro Dalla ChiesaUn lavoratore, pur indossando calzature antinfortunistiche, scivolava su una lastra di ghiaccio, formatasi sul pavimento di una cella frigorifera per un malfunzionamento, di cui era a conoscenza il datore di lavoro, di un macchinario.
In conseguenza della rovinosa caduta il lavoratore riportava una lesione all'integrità psico-fisica, di cui chiedeva il risarcimento integrale al datore di lavoro, trattandosi di evento accaduto prima della socializzazione del suddetto pregiudizio.
Entrambi i giudici di merito accertavano la responsabilità civile del datore di lavoro, escludendo che l'infortunio fosse derivato da un comportamento, anomalo o imprevedibile, rimproverabile alla medesima vittima, liquidandole il risarcimento sia per il danno biologico sia per il danno emergente corrispondente al costo sopportato per l'acquisto di una protesi dentaria, la cui fornitura non spettava all'INAIL poiché l'apparecchio riguardava postumi non incidenti sulla attitudine al lavoro.
Con ricorso per cassazione il datore di lavoro, oltre a contestare la propria responsabilità, con il terzo motivo di ricorso si doleva dell'imputazione a sé del costo relativo alla protesi dentaria, rilevandone la inclusione nella tutela previdenziale assicurata dall'INAIL.
Le questioni esaminate dalla Corte di cassazione sono le seguenti.
L'acquisto di una protesi dentaria rientra nella tutela previdenziale gestita dall'INAIL, pur se la medesima non sia funzionale a ridurre l'inabilità?
Nel caso in cui la fornitura di una protesi dentaria, anche in astratto, spetti all'INAIL l'infortunato conserva il diritto al rimborso integrale del costo sopportato per l'acquisto?
La Suprema Corte respinge i primi due motivi di ricorso, riguardanti l'accertamento della responsabilità civile, ma accoglie il terzo motivo, annullando la sentenza di merito ed affidando al giudice di rinvio la valutazione dell'originaria domanda proposta.
In particolare, afferma la Corte, tra le prestazioni economiche a cui è tenuto l'INAIL vi è anche la fornitura degli apparecchi di protesi (art. 66, comma 1, n. 6, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), tra cui rientrano anche quelle dentarie, che vengono garantite in ogni caso all'infortunato, a prescindere dalla loro idoneità a ridurre il grado di inabilità, imposta dal legislatore limitatamente agli “apparecchi” (art. 90, d.P.R. n. 1124 del 1965).
La Suprema Corte corrobora la sua decisione, richiamando, inoltre, un autorevole precedente giurisprudenziale, con cui era stato affermato che “nel sistema INAIL le protesi necessarie in caso di lesioni dentarie e maxillo-dentarie sono fornite agli assicurati, al pari delle altre protesi, anche se non comprese nel Nomenclatore tariffario delle Protesi e degli Ausili del Servizio sanitario nazionale” (Cass., sez. lav., 23 luglio 2013, n. 13895).
Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall’art. 2110 c.c. Tale computabilità viene esclusa solo quando in relazione ai suddetti eventi ed alla loro genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. , o una diversa previsione del contratto di categoria.
Cosa succede qualora INAIL non riconosca riconducibile a infortunio sul lavoro o malattia professionale l’assenza dal lavoro?
Con i termini brevi della legge Fornero (60 giorni per impugnativa licenziamento e 180 giorni a pena di decadenza per il ricorso giudiziale) è praticamente impossibile ottenere una pronuncia sul punto contro l’Istituto assicuratore.
I legali di parte datoriale solitamente deducono che l'unico strumento nella disponibilità del lavoratore per contestare l'accertamento negativo operato dall'INAIL sia l'impugnazione giudiziale del provvedimento negativo.
L'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l’azione per conseguire le prestazioni elencate dall'art. 66 dello stesso D.P.R. (indennità giornaliera per l’inabilità temporanea, rendita per l’inabilità permanente, assegno per l’assistenza personale continuativa, rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte, cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici e fornitura degli apparecchi di protesi) si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. La disposizione è finalizzata a determinare un ambito temporale entro il quale la parte può far valere, nei confronti dell'Istituto assicuratore, la sua pretesa ma non implica che all'accertamento amministrativo dell'Istituto, eseguito per il fine specifico dell'attribuzione della prestazione dallo stesso erogabile, una valenza che esorbita dall'ambito per il quale è stata quale è stata prevista.
La qualificazione dell’infermità del lavoratore (riconducibile o meno ad una causa lavorativa) effettuata in sede amministrativa dall'Istituto non preclude al giudice di conoscere e decidere la questione se le assenze del lavoratore - causate dalla stessa infermità - risultino, comunque, imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel periodo di comporto di cui all' art. 2110 cod. civ. (cfr. Cass. 26/11/2017 n. 28653).
Pertanto, il Giudice anche in caso di determinazione negativa dell’INAIL, ne deve escludere il valore preclusivo di ulteriori approfondimenti e ammettere consulenza tecnico medico legale che accerti in adesione alla prospettazione del lavoratore, se i periodi di assenza in contestazione siano dovuti a malattie ricollegabili all'infortunio sul lavoro e imputabili a responsabilità dello stesso datore di lavoro.
Rimane a carico del lavoratore la prova del nesso causale fra la malattia - che ha determinalo l'assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto) - e l'infortunio sul lavoro o malattia professionale subito.

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.