Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono la compatibilità con l’ordinamento italiano dell’istituto, di origine anglosassone, dei “danni puntivi”

a cura di Avv. Chiara Mastrangeli, Responsabile Ufficio Affari Legali ANMIL Onlus

Proprio mentre veniva pubblicato il precedente numero del notiziario, la Corte di Cassazione si pronunciava in merito al riconoscimento dei “danni punitivi” in Italia, con una sentenza destinata a costituire un importante precedente di riferimento, sia per avere rivisto l’orientamento fino adesso seguito sia per aver ripensato anche la nozione di ordine pubblico.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16601 del 5 luglio u.s., ha affermato il seguente principio di diritto: “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Quindi non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano, l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico”.

Una decisione che sembrerebbe aprire una breccia nell’annosa questione del riconoscimento dei “danni punitivi” nel nostro ordinamento, dopo anni di fermo rifiuto della Suprema Corte di consentire anche nel nostro paese questa forma di ristoro ultra-compensativo del danno.

Tradizionalmente infatti, nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno ha sempre avuto una funzione meramente riparatoria, nei limiti del pregiudizio subito e provato in corso di giudizio; la Corte di Cassazione aveva infatti negato diritto di cittadinanza a questa categoria di danni, sostenendo, con la sentenza n. 1183 del 2007, che “nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro”. Principio poi ribadito anche con la sentenza n. 1781 del 2012.

Le Sezioni Unite – chiamate adesso a pronunciarsi sulla questione del riconoscimento di tre sentenze straniere in una causa di risarcimento danni per incidente motociclistico – ritengono che vi sia un riscontro a livello costituzionale della cittadinanza nell’ordinamento nazionale di una concezione polifunzionale della responsabilità civile, anche se ciò non comporta un mutamento dell’essenza dell’istituto: di fatto questa “nuova” “curvatura deterrente/sanzionatoria” - così come definita dalla Corte di Cassazione - non consentirebbe ai giudici italiani che si pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di procedere ad un significativo incremento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, almeno fino a quando non ci sarà un intervento normativo in tal senso, posto che “ogni imposizione di prestazione personale esige una intermediazione legislativa in forza del principio di cui all’art. 23 della Costituzione che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario”.

D’altra parte la stessa sentenza straniera, per poter essere recepita dall’ordinamento italiano, richiede un ancoraggio normativo per l’ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi: la Suprema Corte ritiene infatti che “il principio di legalità postula che una condanna straniera a risarcimenti punitivi provenga da una fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità”.

Sebbene dunque la Suprema Corte abbia in questo modo di fatto circoscritto gli effetti e la portata del principio affermato, è comunque innegabile che nel nostro ordinamento esistano già numerose ed esplicite norme a carattere punitivo, deterrente ed esemplare (si pensi alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed al danno endofamiliare ex art. 709 c.p.c., alla violazione della proprietà intellettuale, alla legge sulla stampa ed alla responsabilità medica).

Sulla scorta di questo ripensamento della funzione risarcitoria, starà dunque ai giudici nazionali dimostrare di avere il coraggio necessario a scardinare definitivamente un concetto ormai inadeguato e superato del diritto risarcitorio per fare posto alla liquidazione di un danno punitivo, esemplare o aggravato dalla condotta che dir si voglia, e fare in modo che i risarcimenti punitivi trovino così piena cittadinanza anche nelle sentenze di merito dei nostri Tribunali.

Avv. Chiara Mastrangeli
Responsabile Ufficio Affari Legali ANMIL


Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza Avvocato Ricopre l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Affari Legali in ANMIL Esperta in diritto del lavoro e della previdenza sociale, in materia assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro.