Stress lavorativo e il c.d. rischio improprio
a cura di Avv. Aldo ArenaCon la recentissima Sentenza n. 5066 del 05/03/2018, la Suprema Corte di Cassazione ha dovuto ribadire, in materia di malattie professionali, un principio già più volte affermato nell'ambito degli infortuni sul lavoro.
Nel caso portato all’attenzione della S.C., sia il Giudice di prime cure, sia la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda di una lavoratrice avente ad oggetto la condanna dell’INAIL al pagamento della rendita per inabilità permanente, in relazione al grave disturbo dell’adattamento, con ansia e depressione, da lei contratto per lo stress lavorativo, a causa dell’elevato numero di ore di lavoro straordinario svolte.
Nello specifico, la Corte territoriale aveva motivato la propria decisione ritenendo la malattia de qua correlata a scelte di organizzazione del lavoro in ambito aziendale, non considerate rischio assicurato dal T.U. Ne derivava, secondo iL Giudice di merito, l’irrilevanza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88, in quanto relativa al diverso caso in cui una patologia non espressamente contemplata in tabella, sia comunque causalmente correlata ai fattori di rischio in essa indicati.
La Suprema Corte, ribadendo il proprio ruolo nomofilattico, ha cassato la sentenza impugnata, definendola non in linea con l’evoluzione del concetto di rischio tutelato ex art. 1 T.U., richiamato, ai fini delle malattie professionali, dal successivo art. 3.
Invero, secondo quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di infortuni, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione, ma collegato con la medesima.
Detto orientamento è stato peraltro confermato, in materia di malattie professionali, dalla pronuncia n. 3227/11, con cui è stata garantita protezione assicurativa alla malattia derivante dall’esposizione al fumo passivo di sigaretta, subita dal lavoratore nel luogo di lavoro.
L’evoluzione in analisi è coerente con quella riscontrata, a livello normativo, in materia di infortunio in itinere ex art. 12 D.Lgs. 38/00, con il quale si è dato rilievo determinante al rischio generico (della strada) cui soggiace, in effetti, qualsiasi persona che lavori.
Ancora, si è registrata ulteriore estensione della tutela assicurativa sulla base del concetto di “rischio ambientale”, che identifica le attività protette, in quanto svolte in uno spazio, nonché i soggetti tutelati, in quanto frequentanti il medesimo luogo, a prescindere dall’adibizione ad una macchina.
Infine, la richiamata e nota sentenza della Corte Cost. n. 179/88 muove nello stesso senso, di cui si ha oggi riscontro nell’art. 10 D.Lgs. 38/00, con la conseguenza che, secondo la Suprema Corte, non è sostenibile che la tabellazione sia venuta meno per la malattia e sia, invece, sopravvissuta ai fini dell’identificazione del rischio tipico.
Per l’effetto, la S.C. ha chiarito che sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica originate da rischio del lavoro, sia che esso riguardi la lavorazione, sia che esso riguardi l’organizzazione del lavoro, definendo inappropriata ogni relativa distinzione, considerato che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni. E’ pertanto assicurata ogni tecnopatia derivante dall’attività lavorativa, pur non ricompresa in malattie o rischi tabellati, dovendo il lavoratore limitarsi a dimostrarne il nesso di causa. Ciò anche in ragione della tutela del lavoratore, in quanto persona, di cui all’art. 38 Cost, pur interpretato alla luce dell’art. 32 Cost.
In ragione dei sovraesposti principi, la Suprema Corte ha rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo esame del caso che vi si conformi.

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.