Valore della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti

a cura di Dott.ssa Flaminia Castagnola, Consulente nazionale medico-legale

Come accennato nel precedente articolo, per quanto riguarda l’invalidità civile il criterio di riferimento per la valutazione dell’invalidità civile è quello baremico, rappresentato prima dalla Tabella approvata con il Decreto Ministeriale 25 luglio 1980, e successivamente dalla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, elaborata sulla base della classificazione internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità delle minorazioni e malattie invalidanti” (GU n. 43 del 26 febbraio 1992). Tale tabella fa riferimento alle menomazioni che incidono sulla capacità lavorativa generica, indicando per ciascuna di esse il grado di compromissione di tale capacità. Ne risulta che tale tabella è utilizzabile solo per la valutazione dell’invalidità quando occorra far riferimento al parametro lavorativo, quindi nei soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, e al più ai fini del collocamento, per i soggetti dai 15 ai 18 anni; nelle altre ipotesi, ad esempio per le valutazioni dei soggetti di età <15 anni o >65 anni e per le valutazione delle condizioni di handicap, la Tabella non trova applicazione, e può essere utilizzata solo come uno strumento orientativo.

In relazione all’art. 1 del Dlgs 22 novembre 1988, n. 509, la Tabella è stata elaborata seguendo la classificazione OMS del 1980 e nota come “International classification of impairment, disabilities and handicap” (ICIDH). Suddetta classificazione prevede 9 gruppi di menomazioni; per ogni gruppo si possono avere più sottogruppi; in ogni sottogruppo si hanno più voci singole.

Fatte queste debite premesse, è ora opportuno sottolineare che uno dei problemi più controversi sul piano applicativo è quello relativo al valore della Tabella: se le valutazioni previste sia da intendersi come tassative, o invece siano da considerarsi solo come mero elemento di riferimento, senza la necessità però nei singoli casi di riconoscere per le menomazioni accertate esattamente i valori di invalidità indicati nella Tabella. La questione ruota proprio sul significato del termine “indicativa” utilizzato dal Legislatore per quantificare la Tabella: se esso debba essere inteso in senso di aggettivazione – indicativo come approssimazione, suggerimento di valore – o come invece voce verbale.

In tal senso, la Cassazione si è soffermata più volte sulla questione osservando che la Tabella integra il Decreto stesso, e che seppur emanata con un atto amministrativo, è prevista per la modalità tecnica di emanazione, da un testo avente valore di Legge (D.Lgs 23 novembre 1988, n. 509). Per tale motivo la Tabella risulta essere vincolante con conseguenza che il Giudice di merito deve necessariamente tenerne conto e il loro mancato esame comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso di cassazione ex art. 360 n. 3, c.p.c. Va precisato, comunque, che la Tabella è vincolante solo quando si tratta di valutare la riduzione della capacità lavorativa: essa diventa invece solo un utile riferimento quando si tratta di accertare la percentuale di invalidità di un minore o di un soggetto ultrasessantacinquenne, in quanto siffatte ipotesi non si tratta di accertare la compromissione del parametro lavorativo, ma le persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni specifiche per età. Per le stesse considerazioni, la Tabella non ha valore vincolante in materia di handicap.

Proprio per tali ragioni, da vari anni è in corso un interessante dibattito circa le prospettive di riforma del welfare. Varie sono le opzioni, sulle quali si confrontano le parti sociali, il Governo e il Parlamento: indipendentemente da quella che alla fine sarà la scelta del Legislatore, è opportuno registrare la necessità di una revisione dei riferimenti tabellari, che in qualche modo superi l’attuale organizzazione dell’assistenza sociale per categorie rigidamente separate, frutto di uno sviluppo storico sviluppatosi nel tempo.

Dott.ssa Flaminia CASTAGNOLA

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Specialista in Medicina Legale presso l’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Medico Legale referente presso la Casa di Cura Convenzionata “Clinica Latina” di Roma e presso la “G&G Services Consulting”. Collabora presso alcune Associazioni di Categoria ed alcuni Studi Medico-Legali di riferimento romani, in qualità di consulente medico legale.
Ha competenza in valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità professionale medica, responsabilità civile auto/generale, infortunistica privata ed in materia previdenziale ed assistenziale. È membro della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari.