Il termine di prescrizione per le prestazioni INAIL - Cass. Civ. Sezioni Unite 11928-2019
a cura di Avv. Mauro Dalla ChiesaLa prescrizione dell’azione per il conseguimento delle prestazioni a carico dell’INAIL è triennale.
Tuttavia il termine per proporre il ricorso amministrativo non è calcolato perché è previsto che la prescrizione non decorra.
La sospensione della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, opera, ai sensi del terzo comma dell’ art. 111 T.U., limitatamente al decorso dei centocinquanta giorni previsti da tale norma.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro i termini indicati configura un’ipotesi di "silenzio significativo" della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della causa di sospensione della prescrizione.
La Sezioni Unite hanno invece privilegiato altro orientamento giurisprudenziale più favorevole agli assicurati e quindi statuito che deve ritenersi che ai sensi dell'art. Il comma secondo del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquantagiorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.
Quali sono gli effetti pratici per gli assicurati di questa sentenza? Nel caso in cui si proponga un ricorso amministrativo perché riprenda a decorrere la prescrizione occorre ricevere con raccomandata o posta certificata il provvedimento amministrativo che definisce la richiesta.
Come ha chiarito anche recentemente la giurisprudenza di merito, non è sufficiente per INAIL produrre in giudizio comunicazioni di cui non vi è prova né dell’invio né soprattutto della ricezione da parte dell’assicurato.

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.