Mesotelioma pleurico conseguente all’inalazione di fibre di amianto: il nesso di causalità e la responsabilità penale
a cura di Avv. Davide GinelliPrima di addentrarsi nello specifico, occorrono alcune premesse generali in tema di nesso di causalità.
L’art. 40, comma 1, c.p. prevede che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
In buona sostanza, dunque, ai fini della configurazione di una fattispecie di reato, è necessario, in concreto, verificare che l’evento sia conseguenza dell’azione o dell’omissione del responsabile.
Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie sulla prova del nesso causale. Nel proseguo si analizzerà la teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Secondo tale teoria causale, al fine di provare il nesso di causalità, non è sufficiente verificare che l’azione (o l’omissione) sia condizione necessaria dell’evento (teoria della condicio sine qua non), ma è inoltre necessario che la stessa rientri, sulla base di una legge generale dotata di validità scientifica, nel novero di quegli antecedenti che portano ad eventi del tipo di quelli verificatosi in concreto.
Le leggi scientifiche si dividono in:
1) leggi di copertura universali: all’azione od omissione consegue sempre quell’evento;
2) leggi di copertura statistiche: solo in una certa percentuale di casi ad una determinata condotta consegue un determinato evento. Più alta sarà tale percentuale, tanto più quella legge scientifica avrà validità per spiegare il nesso di causalità.
In tal senso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell’11.07.2002 n. 30328 (riferite a un caso di responsabilità medica ed ai reati omissivi impropri), hanno affermato che il punto di partenza per l’accertamento del nesso causale è il fatto storico ed il metodo da utilizzare è quello inferenziale induttivo (secondo cui il ragionamento probatorio deve partire dal caso concreto per arrivare alla legge generale da applicare).
Ai fini della prova del nesso causale, il Giudice potrà utilizzare non solo leggi scientifiche universali, ma anche statistiche (e anche regole di esperienze generalizzate), purché applicabili al caso concreto sulla base di un giudizio controfattuale contraddistinto da un’elevata probabilità logica o da un alto grado di credibilità razionale.
Il nesso causale non può essere, pertanto, provato astrattamente sulla base del coefficiente di probabilità della legge scientifica presa in considerazione (70%, 80% e così via), ma è necessario verificare che quella legge scientifica sia applicabile al caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell’evidenza disponibile. Solo così si potrà avere la “certezza processuale” che consente, esclusi fattori causali alternativi che possano aver determinato l’evento, di affermare la penale responsabilità dell’imputato. Qualora vi sia un ragionevole dubbio sull’esistenza del nesso causale, l’imputato andrà, invece, assolto.
Poste queste basi, è possibile addentrarsi nel caso specifico del mesotelioma pleurico determinato dall’inalazione di fibre d’amianto.
Accade non di rado che i lavoratori abbiano prestato la propria opera per una determinata azienda, ove vi era presenza di amianto, per diverso tempo. Durante tale periodo è possibile che diversi soggetti si siano avvicendati nell’amministrazione dell’azienda, così assumendo la c.d. “posizione di garanzia”. Detti soggetti avevano l’obbligo di garantire la salute dei lavoratori, come previsto dall’art. 2087 c.c.. In tali casi, dunque, è di fondamentale importanza stabilire, al fine di individuare l’effettivo soggetto responsabile, il momento in cui le fibre di amianto hanno iniziato a modificare la cellula in cancerogena.
La comunità scientifica non dubita che l’inalazione delle fibre di amianto possano causare tumore, ma è divisa circa la legge scientifica di copertura da utilizzare.
Secondo una prima teoria, detta della trigger dose, è necessario fare riferimento a una dose killer di amianto, la cui inalazione causerebbe l’insorgenza della patologia. Sarebbero dunque irrilevanti, sul piano causale, le ulteriori inalazioni di fibre di asbesto. Applicando questa teoria nel processo penale, è necessario verificare il momento esatto in cui il lavoratore ha inalato la dose killer di fibre di amianto che ha determinato la mutazione della cellula. Responsabile penalmente sarebbe il soggetto che ricopriva la posizione di garanzia nel predetto momento. Allo stato, tuttavia, la scienza non è in grado di stabilire quando avviene il primo mutamento della cellula.
Per altra teoria, detta dell’effetto acceleratore (che presuppone, a sua volta, la teoria della dose - correlata, secondo cui vi sarebbe una correlazione proporzionale tra dose cumulativa e insorgenza del mesotelioma), le prolungate inalazioni di fibre di asbesto avrebbero efficacia causale, perché comporterebbero il più veloce decorso della malattia e, quindi, l’anticipazione dell’evento lesivo, ovvero la morte della persona offesa. Applicando questa teoria, le condotte di tutti gli amministratori, titolari della posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori ex art. 2087 c.c. e che si sono succeduti nel tempo nella gestione dell’azienda, avrebbero tutte efficacia causale, poiché tutte avrebbero quantomeno determinato un’accelerazione del decorso della patologia e l’anticipazione dell’evento morte. Detta teoria non gode, tuttavia, di un ampio consenso nella comunità scientifica, motivo per cui la giurisprudenza non la ritiene utile per spiegare il nesso di causalità. Per dirlo in altre parole, non è una legge dotata di validità scientifica.
Da una parte, quindi, abbiamo una legge dotata di validità scientifica (teoria della trigger dose), la quale non è però in grado di spiegare quale sia il momento in cui le fibre di amianto hanno iniziato a modificare la cellula.
Dall’altra abbiamo una legge (teoria dell’effetto acceleratore) secondo la quale le condotte di tutti gli amministratori avrebbero efficacia causale, ma che non è dotata di validità scientifica.
Il risultato è che nella maggior parte dei processi non si riesce a stabilire chi sia il colpevole. A tal fine, risulta utile citare la Sentenza n. 12151 del 30.01.2020 della IV Sez. Pen. della Corte di Cassazione. Il caso riguardava una lavoratrice colpita da mesotelioma pleurico a seguito dell’esposizione a fibre di amianto. La Corte, pur ripercorrendo i principi di cui si è discusso sopra, nel caso di specie ha confermato la condanna degli imputati. La Corte di Appello aveva, infatti, correttamente escluso fattori causali alternativi (es. il fumo di sigaretta) e aveva verificato la coincidenza tra l’esposizione all’inalazione di fibre d’amianto da parte della lavoratrice e la durata della posizione di garanzia ricoperta dagli imputati. Nel caso di specie, quindi, la Suprema Corte ha confermato la condanna degli imputati sulla base del fatto che durante tutta la durata del rapporto lavorativo gli amministratori, titolari della posizione di garanza, erano sempre stati gli stessi, potendo inoltre escludere fattori causali alternativi determinanti l’insorgenza del mesotelioma pleurico.

Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Varese. Si occupa di diritto civile e diritto penale del lavoro. Dal 2018 collabora con l’Avv. Mauro Dalla Chiesa, Consulente Legale Nazionale del Patronato ANMIL.