Incumulabilità tra pensioni di invalidità Inps e rendite InailL

a cura di Vittorio Glassier

Da ultimo alcune sedi del Patronato hanno chiesto chiarimenti sulle interrelazioni tra prestazioni previdenziali Inps (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) e rendita Inail per cui alcune considerazioni possono tornare utili.

L’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335 introduce la disciplina di un particolare tipo di incumulabilità tra prestazioni previdenziali. Esso stabilisce, infatti, che l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, liquidate dall’INPS in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non siano cumulabili con la rendita INAIL, liquidata per le menomazioni derivate dallo stesso evento, fino a concorrenza della rendita stessa.

Si parla, dunque, di incumulabilità e non di incompatibilità.

Questa disposizione legislativa, chiara nell’enunciato, nasconde, tuttavia, una serie non indifferente di problemi medico legali di non facile soluzione. Conviene, comunque, premettere alcuni punti certi:
1) le prestazioni INPS incumulabili con la rendita INAIL devono derivare dalla stessa condizione di invalidità che ha dato origine alla rendita INAIL, cioè da conseguenze di lesioni (menomazioni) causate da infortuni sul lavoro o da malattie professionali.
2) sono le prestazioni INPS (assegno di invalidità e pensione di inabilità) ad essere incumulabili con la rendita INAIL, poiché tale rendita è, comunque e sempre, liquidata nella sua pienezza in forza dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come disposto dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
3) la valutazione delle menomazioni Inail avviene secondo il criterio percentuale, guidato dalle tabelle (la tabella delle invalidità allegata al TU 1124/65 sino al 24.7.2000, e la tabella del danno biologico a partire dal 25.7.2000).

La valutazione dell’invalidità attitudinale Inps risponde, invece, ad un criterio del tutto o nulla (o il lavoratore richiedente è invalido o non lo è), dove i parametri (capacità di lavoro, lavorazioni confacenti, attitudini proprie) non possono essere né tabellati, né resi in percentuale.

Questo premesso, appare evidente che non ci sono problemi quando l’invalidità/inabilità utile per la prestazione INPS derivi tutta da un fatto infortunistico, o da una malattia professionale, già indennizzato con rendita INAIL. In questo caso opera il comma 43 e le due prestazioni non sono cumulabili. L’INPS concede l’assegno di invalidità, o la pensione di inabilità, ma eroga soltanto le somme che eventualmente superino la rendita INAIL.

Ciò a prescindere dalla percentuale di invalidità o di danno biologico che sta alla base della erogazione della rendita Inail. A questo proposito si osserva come un 42% di invalidità, o, a maggior ragione, un 42% di danno biologico, possano determinare un’invalidità oltre ai due terzi in lavori compatibili con le attitudini proprie di taluni lavoratori senza necessità dell’apporto di altre infermità.

I problemi nascono, invece, quando il lavoratore raggiunge l’invalidità pensionabile INPS (assegno ordinario o pensione di inabilità) per il complesso di infermità comuni e degli esiti di un infortunio lavorativo o di una malattia professionale. In questo caso l’applicazione dell’incumulabilità è piuttosto complicata, ma non deve essere incerta la tutela del lavoratore.

A questo proposito è utile ricordare quanto concluso nella sentenza di Cassazione n. 5494/2006, dove si afferma che l’incumulabilità di cui all’art. 1, comma 43, della legge 335/95, si applica soltanto quando le due prestazioni abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell’infortunio o nella MP e siano completamente sovrapponibili. Se ne conclude che qualora ci sia nella valutazione dell’invalidità o inabilità Inps oltre ai danni da infortunio sul lavoro o da MP anche una sia pur minima infermità di origine extralavorativa, in questi casi le due prestazioni Inps e Inail siano da erogare al lavoratore per intero.

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.