L’AZIONE SURROGATORIA DELL’INAIL: I LIMITI

a cura di Avv. Aldo Arena

L’Inail ha la possibilità di agire in rivalsa, per recuperare le somme corrisposte ai lavoratori infortunati, con due tipologie di azioni: il regresso e la surroga. L’azione di regresso viene esercitata contro il datore di lavoro ed è ammessa quando l’infortunio o la malattia professionale siano ascrivibili a colpa di quest’ultimo. D’altra parte, la surroga è l’azione contro il terzo responsabile dell’infortunio.

Invero, qualora sia accertata la responsabilità del terzo, per fatto illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., questi è tenuto al risarcimento del danno secondo le norme del codice civile. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dal coniuge, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Ne discende che, nell’azione in surrogazione promossa dall’Inail, non è in questione il rapporto assicurativo concernente l’infortunio sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore del fatto. Pertanto, il responsabile del danno non è legittimato ad opporre all’ente assicuratore l’inesistenza degli estremi dell’indennizzabilità del sinistro, trattandosi di requisito attinente al rapporto assicurativo.

Quanto alla portata di detta azione, l’Inail può agire solo per i danni che rientrano nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i danni ulteriori, quali il danno biologico per i casi precedenti il 25/07/00, il danno morale e i postumi permanenti inferiori al minimo indennizzabile, l’assicurato potrà evidentemente agire direttamente verso il terzo responsabile. L’Istituto non può in ogni caso ottenere in rivalsa una somma maggiore rispetto all’ammontare dell’indennità erogata, né può ottenere una somma più elevata rispetto a quella effettivamente dovuta dal terzo. Peraltro, l’Inail ha diritto di agire in rivalsa contro l’assicurazione del colpevole ai sensi dell’art. 28 L. 990/69.

Di recente, la Suprema Corte è stata chiamata a chiarire la portata limitata della predetta azione, in seguito agli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 28 L. 990/69, avvenuta con sentenza della Corte. Cost. n. 319/89. Segnatamente il Giudice delle leggi è intervenuto sulla parte in cui detta disposizione consentiva di esercitare l’azione surrogatoria dell’ente pubblico anche in pregiudizio di voci risarcitorie diverse dal danno da riduzione della capacità lavorativa generica.

Con la predetta pronuncia, n. 24273 del 16/10/17, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso di specie, la società di assicurazioni aveva corrisposto all’Inail l’intero massimale di polizza, vigente ratione temporis l’art. 28 L. 990/69, co. 2, 3 e 4. Secondo dette norme, era possibile la surrogazione dell’ente relativamente anche a voci di danno, quali il danno biologico e il danno morale soggettivo, non indennizzabili in base al D.P.R. 1124/65. La successiva dichiarazione di incostituzionalità ha reso indebito “ab origine” il predetto rimborso, con conseguente diritto alla ripetizione da parte della società di assicurazioni.

Non è, pertanto, possibile riconoscere al pagamento in questione l’effetto estintivo dell’obbligazione risarcitoria, relativamente alle citate voci di danno biologico e morale, cui la società di assicurazioni rimane obbligata nei confronti del danneggiato.

Invero, sino a quando il diritto del danneggiato verso l’assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunciarsi sull’esistenza del medesimo non può attribuire effetto estintivo alla surrogazione esercitata dall’Inail: ciò significherebbe applicare la noma dichiarata costituzionalmente illegittima.

Conseguentemente, la Suprema Corte si è espressa in termini di inammissibilità relativamente allo specifico motivo di ricorso, negando la sussistenza di alcuna violazione del principio indennitario e cogliendo l’occasione per ribadire i principi di riferimento succitati.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.