Valore confessorio della denuncia di infortunio o malattia professionale - libera apprezzabilità

a cura di Avv. Aldo Arena

In materia di adempimenti previsti in caso di infortunio e/o malattia professionale, il datore di lavoro è notoriamente tenuto a procedere a relativa denuncia all’INAIL. In particolare, è necessario che provveda a denunciare gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione in merito alla loro indennizzabilità. Detto obbligo di denuncia, da assolvere esclusivamente in via telematica, deve avvenire nel rispetto di un termine di due giorni dalla ricezione del certificato medico ed entro ventiquattro ore, nel caso di morte o pericolo di morte del lavoratore.

L’invio della denuncia in questione consente di assolvere contemporaneamente agli obblighi previsti a fini assicurativi e/o statistico/informativi. Invero, anche per quanto concerne gli infortuni che comportino assenza per almeno un giorno e fino a tre giorni, è previsto un obbligo di denuncia all’INAIL, e per suo tramite al S.I.N.P. (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), ai soli fini statistici ed informativi.

Per quanto concerne le malattie professionali, il datore di lavoro è parimenti tenuto ad effettuare la relativa denuncia all’INAIL, in via telematica, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione della manifestazione della patologia ricevuta da parte del lavoratore. La denuncia in questione deve contenere il riferimento al certificato medico già trasmesso dal medico competente.

Un recente arresto della Suprema Corte di Cassazione, del 3/10/2018, ha chiarito la valenza civilistica di dette denunce. Come anche già affermato in precedenza, infatti (v. Cass. n. 5141/85), la descrizione, sia pur succinta, delle modalità di accadimento e di ogni altra circostanza di fatto relativa all’infortunio (o all’esposizione professionale a rischi) ha valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.. Tuttavia, detta confessione è rivolta ad un terzo (INAIL) ed in quanto tale, secondo il disposto di cui all’art. 2735 c. 1, secondo periodo, c.c., è liberamente apprezzabile dal giudice.

Nel caso portato all’attenzione del giudice di legittimità, la Corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso della lavoratrice infortunata, tra l’altro, in punto risarcimento danni da infortunio.

Segnatamente, la Corte d’Appello aveva fondato il proprio convincimento sulle negative risultanze peritali, con le quali era stata esclusa la riferita intossicazione della ricorrente, in seguito a perdita di gas da un tubo di scarico, mentre era adibita alla mansione di stiratrice a rullo, con asseriti conseguenti disturbi di equilibrio, disorientamento, depressione del tono dell’umore. Peraltro, il consulente, pur nell’inverosimile ipotesi di esposizione eccessiva, aveva affermato che i valori estrapolati non erano comunque sufficienti a configurare un quadro di intossicazione tale da portare la sintomatologia lamentata, in quanto, peraltro, compatibili con i livelli osservabili nei fumatori.

Ciò premesso, dal medesimo contenuto della denuncia si evinceva che il datore di lavoro si era limitato a riportare quanto affermato dalla lavoratrice e, pertanto, il valore confessorio andava riferito alla provenienza delle dichiarazione dalla medesima, ma non anche alla descrizione dell’accaduto. Per l’effetto, non vi è stato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in quanto ben aveva fatto la Corte territoriale a fondare la propria decisione sulle risultanze peritali, non ricorrendo la sicura decisività del fatto omesso e già discusso tra le parti, nonché in presenza di altri elementi dimostrativi.

La pronuncia analizzata, in conclusione, aiuta delineare la scarsa valenza probatoria della denuncia di infortuno, pur sempre da calare nel caso concreto e, per l’appunto, liberamente apprezzabile dal giudice adito.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.