INAIL: la riforma toglie tutele ai lavoratori (Note a Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 marzo 2019, n. 8580)

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

Con la sentenza fresca di pubblicazione la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione prende per la prima volta posizione sulla riforma del danno biologico differenziale, stabilendo che la riforma non è retroattiva.

Il caso riguarda la domanda degli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico.

La Corte territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica svolta, ha ritenuto dimostrato il danno subito dal lavoratore, cioè la patologia di mesotelioma pleurico che ha causato il decesso, la nocività dell'ambiente di lavoro per l'esposizione del dipendente all'inalazione di fibre di amianto, il nesso causale tra tale condizione di nocività e l'evento morte, l'inadempimento datoriale all'obbligo di prevenzione sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite all'epoca.

Ha quantificato il danno non patrimoniale iure hereditatis applicando le tabelle per la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente elaborate dal Tribunale di Roma e riferite all'anno 2014; ha riconosciuto una personalizzazione del danno, per le componenti di danno morale e danno da perdita della vita, nella misura del 50% ed ha parametrato l'importo così ottenuto ad un dodicesimo, in relazione all'intervallo di tempo intercorso tra la diagnosi della malattia e il decesso, pari ad un mese. Ha liquidato, secondo le medesime tabelle, il danno non patrimoniale iure proprio.

Ricorre in Cassazione l’azienda-affidandosi a tre motivi di censura. Quello che rileva è il terzo motivo.

Con il terzo motivo di ricorso viene ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c., dell'art. 10, D.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000, per non avere la Corte d'appello detratto dal danno biologico liquidato iure hereditatis la rendita riconosciuta e corrisposta dall'INAIL alla vedova del lavoratore.

La Corte scrive: “Il terzo motivo di ricorso, con cui si è denunciata la mancata detrazione, dal danno non patrimoniale liquidato iure hereditatis, della rendita corrisposta dall'INAIL alla vedova del sig. DV.A., impone alcune considerazioni in ragione dello ius superveniens di cui alla L. n. 145 del 30.12.2018 (G.U. del 31.12.2018), intervenuta dopo la deliberazione in camera di consiglio a seguito della pubblica udienza tenuta da questo collegio il 28.11.2018 e prima della pubblicazione della sentenza, che segna il momento di giuridica esistenza della stessa, (esclusi i casi in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza; cfr. Cass. n. 26066 del 2014; n. 5855 del 2000; n. 14357 del 1999). 

L'art. 1, comma 1126, della L n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), entrata in vigore l'1.1.2019, ha introdotto significative modifiche degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965. omissis. La legge n. 145 del 2018 ha inciso sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell'art. 10, comma 6, "ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto"; correlativamente, è stato modificato il quantum di ciò che l'Istituto può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile. Sostanzialmente, la finanziaria del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o "integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell'Istituto per "le somme a qualsiasi titolo pagate".

Deve quindi affrontarsi la questione della applicabilità nel presente giudizio della nuova disciplina legislativa. Ciò richiede che si stabilisca, anzitutto, la natura interpretativa o innovativa dell'art. 1, comma 1126 cit.. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali irrisolti, ma anche "quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore" (Corte Cost. n. 525 del 2000; in senso conforme, sentenze n. 209 del 2010; n. 24 del 2009; n. 170 del 2008; n. 234 del 2007; n. 274 del 2006; n. 26 del 2003; n. 374 del 2002).

Al riguardo, deve sottolinearsi come l'attuale sistema indennitario INAIL sia frutto di una complessa stratificazione, realizzata attraverso l'intervento sul testo originario di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 di decisioni della Corte Costituzionale (sentenze nn. 87, 356 e 485 del 1991) e di innovazioni normative attuate col D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha immesso nella tutela indennitaria INAIL una componente di danno biologico.. Da ciò consegue che la modifica apportata dalla Legge n. 145 del 2018 sul calcolo del danno differenziale (secondo il criterio dello scomputo integrale anziché per poste), in quanto presuppone il riconoscimento di una struttura bipolare del risarcimento del danno alla persona nelle sue componenti di danno patrimoniale e non patrimoniale, non può avere enucleato una variante di senso degli artt. 10 e 11 citati.

Un intervento normativo di interpretazione autentica non potrebbe neanche dirsi giustificato in ragioni di insanabili incertezze e contrasti interpretativi.29. Deve, al contrario, darsi atto di un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato e costante, quanto meno a partire dal 2015 (Cass. n. 9166 del 2017; n. 22862 del 2016; n. 13222 del 2015), che, ribadito il fondamento costituzionale del risarcimento del danno biologico e della tutela indennitaria INAIL rispettivamente negli artt. 32 e 38 Cost., con la connessa esigenza di protezione effettiva ed integrale della persona del lavoratore, ha delineato in modo univoco la nozione di danno differenziale e dettato puntuali criteri di calcolo dello stesso, accuratamente distinto dal danno cd. complementare.

La natura interpretativa dell'art. 1, comma 1126 cit. deve, infine, escludersi sia per l'assenza di una espressa autoqualificazione in tal senso di tale disposizione e sia per la tecnica legislativa adoperata, che non ha reso evidente un significato compatibile col testo del 1965 ma, al contrario, ha inserito nell'originaria formulazione previsioni atte a modificarne il contenuto, anche attraverso il richiamo all'autonomo testo normativo di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000.

Questo è il primo capitolo di una battaglia contro l’assurda novella legislativa che penalizza i lavoratori infortunati ed i loro familiari.

Come avevamo già scritto la nuova disciplina determina una commistione tra danno alla persona e danno patrimoniale che proprio la legislazione INAIL del 2000 (ispirata ai dettami della Corte Costituzionale sul danno alla persona) aveva consentito di ben delineare.

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.