Il lavoro agile in sicurezza ai tempi del Coronavirus
a cura di Avv. Aldo ArenaIl lavoro agile è una forma di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto realizzata mediante l’ausilio della tecnologia (come ad esempio pc portatili, tablet e smartphone) ed incentrata sulla flessibilità organizzativa e sull’assenza di vincoli orari e spaziali. Tale tipologia di lavoro è stata introdotta dalla L. 81/2017 con l’obiettivo di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
L’emergenza sanitaria, presente da alcuni mesi nel nostro Paese, ha portato all’emanazione di provvedimenti che, richiamandone la disciplina, apportano modifiche al lavoro agile, così da renderne l’accesso maggiormente semplificato (fino alla data del 31/07/2020, ma presumibilmente anche dopo).
Innanzitutto, in deroga a quanto previsto dalla Legge n. 81/2017, l’attivazione del lavoro agile può avvenire in assenza di accordo individuale scritto e sotto forma di esercizio di un potere direttivo datoriale. L’imprenditore, infatti, può chiudere i reparti aziendali ove sia possibile lo svolgimento del lavoro agile, attivandolo e comunicandolo agli enti preposti mediante procedure amministrative semplificate.
Per quanto attiene alla disciplina antinfortunistica, la modalità di smart working attivabile in questo periodo emergenziale è quella prevista dall’art. 22 della Legge n. 81 del 2017, ai sensi della quale: “1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.”
In merito all’obbligo di informativa, di cui al comma 1 dell’art. 22 della L. 81/2017, il D.P.C.M. n. 55 del 4/03/2020 all’art. 1, lett. n) riconosce la possibilità al datore di lavoro di assolvere a tale onere in via telematica, “anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione e Infortuni sul lavoro.”
L’INAIL ha, dunque, predisposto un’informativa riguardante la salute e la sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell’art. 22, co. 1, della Legge n. 81/2017.
L’informativa INAIL è improntata sugli obblighi dei lavoratori previsti dall’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 ed è suddivisa in cinque capitoli: 1) indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor; 2) indicazioni relative ad ambienti indoor privati; 3) utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro; 4) indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici; 5) informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile”. Di seguito una sintesi puntuale.
1) Le principali misure per il lavoro outdoor attengono a particolari cautele che lo smart worker deve adottare nella scelta non solo di quali attività lavorative svolgere all’aperto ma anche dei luoghi in cui poterle realizzare (ad esempio, evitare che il display di pc portatili o tablet gli procurino abbagliamenti con la luce solare; all’esterno prediligere lo svolgimento di attività di lettura di materiale cartaceo, nonché l’utilizzo di tecnologie VOIP - come Skype; svolgere le attività lavorative in ambienti adeguati - come luoghi ombreggianti e facilmente raggiungibili da soccorsi).
2) Per quanto riguarda il lavoro agile indoor, l’informativa dispone: - raccomandazioni generali in merito ai locali (per esempio, è preferibile che lo smart worker non svolga attività lavorativa in locali tecnici e non abitabili - come box, soffitte...); - indicazioni attinenti all’illuminazione naturale ed artificiale (per esempio, è raccomandato al lavoratore agile di evitare luci naturali o artificiali che causino abbagliamenti); - indicazioni riguardanti l’areazione naturale ed artificiale (ad esempio è suggerita la ventilazione degli ambienti e l’utilizzo impianti di condizionamento in buono stato manutentivo, nonché sconsigliata l’inalazione di fumo da tabacco e l’esposizione a correnti).
3) Il lavoratore agile deve utilizzare in modo sicuro l’attrezzatura ed i dispositivi di lavoro, adoperando apparecchi elettrici intatti, senza parti conduttrici in tensione accessibili. Inoltre, egli deve verificarne periodicamente la loro integrità. Lo smart worker, inoltre, deve immediatamente segnalare al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti dei dispositivi, spegnerli e scollegarli dalle prese di corrente. È sconsigliato, poi, al lavoratore agile l’affaticamento della vista e il lavoro al buio. Egli dovrà, infine, utilizzare auricolari per attività lavorative telefoniche.
4) Il lavoratore agile ha l’obbligo di utilizzare correttamente l’impianto elettrico, che deve essere integro in ogni sua parte. Egli, inoltre, deve conoscere il luogo di ubicazione del quadro generale, così da poter interrompere l’alimentazione in caso di necessità.
5) Per quanto riguarda il rischio incendi, lo smart worker deve: - avere a disposizione i numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali; - prestare attenzione ad apparecchi di cottura e di riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista; - in caso di incendio, disattivare le utenze presenti staccandone le spine, avvertire i presenti all’interno dell’edificio e chiedere aiuto ed ove sia possibile, in attesa dei soccorsi, tentare di spegnere l’incendio attraverso i mezzi di estinzione adeguati oppure abbandonare l’edificio o chiudersi in una stanza tamponando la porta con panni umidi.
La ratio dell’informativa è, dunque, quella di preservare la salute degli smart workers facendo affidamento sulla loro capacità di autogestirsi responsabilmente nell’evitare di esporsi ai rischi che derivano dall’utilizzo degli strumenti necessari per l’attività lavorativa e di adozione di principi di ragionevolezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei vincoli orari e spaziali del lavoro tradizionale.

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.