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Le FAQ INAIL sulla Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 – Procedure di accertamento medico-legale da Covid19

a cura di Dott. Concetto Iannello, Responsabile attività istituzionali del Patronato ANMIL

Con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l’INAIL ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Istituto ai suoi assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine professionale.

Per chiarire i dubbi interpretativi, legati soprattuto all’accertamento medico-legale ed alla tutela assicurativa dei casi di contagio sul lavoro, l’Istituto ha pubblicato delle FAQ che rispondono alle domande più frequenti legate essenzialmente alle modalità di riconoscimento dell’infortunio da COVID19 ed alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.

Si chiarisce che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus.

Rientrano nella rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, operatori sociosanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), i tassisti ecc…

Questo elenco, anticipato anche nella Circolare INAIL n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale. Per tutte le altre categorie di lavoratori, non opererà la presunzione di contagio di origine professionale e l’assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest’ultimo sarà ispirato all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento dell’attestata assenza dal lavoro. La nota della Direzione Centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela INAIL copre l’intero periodo di quarantena.

Nel caso d’infezione riconosciuta come malattia-infortunio INAIL, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto al prolungamento della malattia, che determini un’inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza INPS.

CONCETTO IANNELLO

Laureato in Giurisprudenza e in Tecnologie forestali e ambientali. Nel 1993 inizia la sua formazione ed esperienza in ACLI, assumendo diversi incarichi fino a ricoprire il ruolo di Direttore Nazionale. Dal 2008 al 2010 è stato Direttore Nazionale del Patronato AIC-INPAL e Componente della Commissione OIGA presso il Ministero dell’Agricoltura. Tra il 2010 ed il 2012 è stato Consigliere Nazionale Confederazione Agricola Copagri, Componente Commissione Patronati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Tecnico Centro Assistenza Agricolo Cisal e Direttore Generale del Patronato Encal Cisal fino al 2015. Dal 2015 è Responsabile delle attività istituzionali del Patronato ANMIL.

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