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Sulla natura della responsabilità datoriale per l’infortunio sul lavoro

a cura di Avv. Aldo Arena

Il deragliamento di un convoglio ferroviario ha recentemente dato occasione alla Suprema Corte di tornare a disegnare i contorni della responsabilità prevista dall’art. 2087 del codice civile, a carico del datore di lavoro ed a tutela della sicurezza dei lavoratori (Cass. n. 11546/2020).

Le indagini espletate nel caso di specie hanno portato a concludere che l’incidente si è verificato a causa del posizionamento di grossi frammenti di pietra tra rotaie e controrotaie, tali da provocare il sobbalzo e il deragliamento del treno. L’evento è quindi stato ritenuto imprevedibile, essendo connesso al fatto di terzi e non evitabile attraverso la diligenza richiesta dall’art. 2087 c.c., che invero non esige la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo. Da qui l’interessante sfumatura tra fatto e diritto, che porta a delineare i principi giuridici utili ad interpretare la disposizione in esame. In particolare, non è stato dimostrato che la collocazione di recinzioni o sistemi di videocontrollo, quale misura ipotizzata dal lavoratore, avrebbe potuto prevenire l’evento, anche considerato che l’adozione di tali mezzi sarebbe andata al di là di quanto effettivamente richiesto dalla norma in questione.

Il lavoratore ha così dedotto di fronte alla Corte di Cassazione di essere stato gravato da un onere probatorio diabolico, essendo stata la sua domanda respinta per non aver dimostrato che l’adozione di specifici mezzi da parte del datore di lavoro avrebbe di fatto impedito l’infortunio, comportando così, in sostanza, un’inversione rispetto all’onere probatorio previsto dalla legge.

Il Giudice di legittimità ha così potuto ribadire come sia consolidata la natura contrattuale della responsabilità incombente sulla parte datoriale e ciò indubbiamente comporta l’insorgere di obblighi positivi a carico del datore. Peraltro, la formulazione aperta dell’art. 2087 c.c. a “tutela delle condizioni di lavoro” comporta che si assegni alla disposizione il ruolo di norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante anche in assenza di specifiche regole tecniche o di esperienza collaudate, ma volta a sanzionare l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele volte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale in quel particolare momento storico.

Ciò significa senz’altro valorizzare una funzione dinamica dell’articolo in questione. Tuttavia, è stato riconosciuto che la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto di comprendere, in modo oggettivo, ogni ipotesi di lesione dei dipendenti e di correlativo pericolo, non potendo quindi configurare - per l’appunto - un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Invero, ne rimane elemento costitutivo la colpa del datore di lavoro, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire gli infortuni sul lavoro. In forza di tale ragionamento, non può ritenersi sussistente un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile per garantire un ambiente di lavoro “a rischio zero”, quando ad esempio il rischio insito in una lavorazione o attrezzatura non sia eliminabile. Per quanto quindi si possa riconoscere che l’onere probatorio a carico del datore di lavoro, in questa materia, sia particolarmente impegnativo - dovendo provare di aver adottato tutte le misure idonee, in quell’azienda e in quel momento, ad evitare l’evento - rimane la possibilità che il fatto del terzo interrompa del tutto il nesso di causa tra fatto ed evento, ponendosi nell’area dell’imprevedibilità, con conseguente inesigibilità di una diversa specifica condotta protettiva.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.

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