Prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile: idoneità del certificato medico introduttivo

a cura di Dott. Concetto Iannello, Responsabile attività istituzionali del Patronato ANMIL

Nell'ambito delle prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, non deve essere sollevata l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento qualora sia stato presentato un certificato medico inidoneo o negativo.

L’istituto, infatti, con messaggio INPS n. 3883/2019, impone al proprio funzionario costituito in giudizio – nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo – di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.

Tale nuovo orientamento dell’INPS è frutto di due importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, con le ordinanze n. 24896/2019 e 25804/2019, aveva definitivamente statuito sulla proponibilità domanda giudiziale anche in presenza di certificato medico introduttivo allegato alla domanda amministrativa, carente (o con segno negativo) delle “spunte” nelle caselle che fanno riferimento all'impossibilità del richiedente di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Ne consegue, pertanto, che non sia necessaria l’inappuntabile compilazione dei certificati predisposti dall’INPS al fine di considerare perfezionato il requisito della necessaria presentazione della domanda, ritenendo sufficiente che la domanda medesima consenta di identificare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga correttamente.

Conclude, dunque, la Corte che la certificazione medica nella quale non sia “spuntata” una delle suddette ipotesi di “non autonomia” non determina l’improcedibilità della domanda.

CONCETTO IANNELLO

Laureato in Giurisprudenza e in Tecnologie forestali e ambientali. Nel 1993 inizia la sua formazione ed esperienza in ACLI, assumendo diversi incarichi fino a ricoprire il ruolo di Direttore Nazionale. Dal 2008 al 2010 è stato Direttore Nazionale del Patronato AIC-INPAL e Componente della Commissione OIGA presso il Ministero dell’Agricoltura. Tra il 2010 ed il 2012 è stato Consigliere Nazionale Confederazione Agricola Copagri, Componente Commissione Patronati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Tecnico Centro Assistenza Agricolo Cisal e Direttore Generale del Patronato Encal Cisal fino al 2015. Dal 2015 è Responsabile delle attività istituzionali del Patronato ANMIL.