L’occasione di lavoro per il socio lavoratore
a cura di Avv. Aldo ArenaIl Giudice di legittimità si è recentemente espresso in materia di infortunio in itinere ed, in particolare, sulla categoria dell’occasione di lavoro, in un caso in cui un socio lavoratore era deceduto mentre si recava dalla sede di lavoro all’Aci di Pisa per la firma di un contratto.
La Corte d’Appello ha rigettato la domanda della vedova superstite per ottenere il riconoscimento delle relative prestazioni, sostenendo, anzitutto, che l’infortunio non potesse qualificarsi in itinere non essendo avvenuto nello spostamento da casa al lavoro o viceversa. In secondo luogo e per quanto di maggior interesse, la Corte territoriale ha affermato che firmare un contratto non fosse attività materiale, ma imprenditoriale, che il deceduto si recava a svolgere non già nella sua veste di dipendente, ma in quella di rappresentante dell’impresa, ovvero nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa.
Va precisato, come dedotto dalla ricorrente in Cassazione, che la vittima era dipendente con qualifica di quadro, preposto alla gestione tecnica relativa ai servizi di pulizia “con pieni poteri, ma con l’obbligo di relazionare nei dettagli il proprio operato al Cda” e per l’effetto, secondo la ricorrente, in tale veste legittimato alla stipula del contratto di fornitura del servizio di pulizie.
La Corte di Cassazione ha trattato unitamente le questioni sottoposte al suo vaglio e scaturenti dalla citata decisione.
Anzitutto, ha chiarito che rientrano nell'occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione e, per l’effetto, devono ritenersi protette non solo le attività manuali tipiche, ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa, con l’unico limite del c.d. rischio elettivo.
L’occasione di lavoro in senso funzionale, pertanto, non esclude che possano ritenersi assicurate anche altre ipotesi di infortunio “sulle vie del lavoro”, in un eventuale percorso dalla sede di lavoro, ad altro luogo cui ci si reca per motivi di lavoro.
Inoltre, la Corte d’Appello, a detta del Giudice di legittimità, ha poi errato nell'affermare che l’attività di firma del contratto non era attività materiale, ma si risolveva nella manifestazione di volontà di stipulare l’accordo e quindi andava considerata come attività imprenditoriale sulla base della qualità di Presidente del Cda e non di dipendente della cooperativa. La Corte territoriale, infatti, non ha considerato che anche all'attività di quadro tecnico fosse connaturato un potere di rappresentante dell’impresa, così negando rilevanza al contratto lavorativo ed alla sua proiezione sul piano assicurativo.
Invero, per quanto concerne le tutele del socio lavoratore, le Sezioni Unite (n. 13967/04) già avevano chiarito che le incertezze interpretative vanno risolte attraverso il superamento della distinzione fra lavoratori assunti per conto terzi e lavoratori rientranti nello scopo mutualistico, attribuendo a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale e la contribuzione propria del tipo di lavoro effettivamente prestato. Ancora, come premesso, rientra nella protezione assicurativa qualsiasi attività funzionalmente riconducibile a quella di lavoro, senza necessità di indagare la particolare natura dell’attività svolta nel particolare momento (giuridica o materiale che sia), dovendosi dare rilievo a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta e, per l’effetto, dovendosi dare rilievo anche all'infortunio de quo in ragione dei sopra enunciati principi, cui il Giudice del rinvio è stato chiamato ad uniformarsi.

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.