Il datore di lavoro deve adottare idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato nel Documento di valutazione del rischio.

a cura di Avv. Aldo Arena

Con la sentenza n. 4075 del 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla validità, ai fini dell’esenzione da responsabilità del datore di lavoro, del Documento di valutazione del rischio di cui all’art. 28 del Dlgs. 81/2008, con particolare riferimento al caso in cui l’infortunio verificatosi non rientra tra quelli previsti nel piano di sicurezza certificato.

Il caso su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi riguardava un lavoratore apprendista che, impegnato in un intervento di riparazione e manutenzione insieme al datore di lavoro, cadeva dall’altezza di cinque metri in seguito al cedimento delle funi che sostenevano l’ascensore.

Sia il giudice di prime cure che la Corte d’Appello capitolina avevano condannato il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 71 co. 4 D.lo 81/08, per aver omesso di predisporre idonei dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento all’ancoraggio dell’impianto di sollevamento ed all’efficienza del freno paracadute; omissioni che sono risultate determinanti nella modalità di accadimento dell’infortunio del lavoratore dipendente.

Proponeva ricorso in Cassazione il datore di lavoro dolendosi della avvenuta dichiarazione di responsabilità, evidenziando come, in entrambi i gradi di giudizio, non sia stata data rilevanza al certificato Documento di Valutazione del rischio il quale, per il tipo di intervento eseguito nel caso concreto, non aveva contemplato il concreto evento dannoso tra i probabili rischi correlati all’esercizio della specifica attività manutentiva.

Tale omissione ha di fatto esposto il ricorrente ad una estensione oltre-limite della sua responsabilità, dal momento che, proprio secondo il DUVRI, l’evento non era prevedibile quale probabile conseguenza dannosa.

Del resto, a detta del datore di lavoro, l’assenza di qualsiasi titolo di responsabilità sarebbe comprovata dal fatto che, essendo coinvolto lui stesso nello svolgimento delle medesime attività, non avrebbe messo in pericolo la propria integrità fisica, oltre che ovviamente quella del proprio dipendente.

Tuttavia quest’ultima rimostranza viene respinta dalla Corte ermellina la quale ha ricordato la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, stabilendo che anche quando il datore di lavoro operi in prima persona e sottoponga se stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure previdenziali, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti.

Parimenti, la Corte ha espresso un giudizio contrario per quanto attiene il documento di valutazione del rischio nel quale non era contemplato il rischio specifico connesso alla riparazione.

A motivazione di ciò, la Corte sottolinea come il DUVRI non possa rappresentare per sé elemento di limitazione della responsabilità del datore il quale è tenuto in ogni caso ad adottare tutte le misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, sopperendo all’omessa previsione anticipata.

Applicando tale principio al caso concreto, se è pur vero che nel documento di valutazione del rischio non era contemplato il rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse la necessità di lavorare sul tetto della cabina come piano di lavoro e derivante dal pericolo di precipitazione, il datore di lavoro non può essere liberato dalla responsabilità per colpa nella causazione dell’infortunio. Egli infatti, se avesse adottato la dovuta diligenza, avrebbe certamente messo in sicurezza la cabina di modo da garantire lo svolgimento dell’attività di riparazione in assoluta sicurezza, accortezza che, peraltro, come emerso dalle prove testimoniali, era stata adottata in altre simili circostanze.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.