Permessi per l’assistenza ai disabili: il congedo straordinario

a cura di Dott. Concetto Iannello, Responsabile attività istituzionali del Patronato ANMIL

Nell'ambito della tutela e dell’inserimento sociale dei disabili, l’ordinamento riconosce il diritto di fruire di agevolazioni, soprattutto permessi e congedi retribuiti, ai lavoratori maggiorenni con disabilità gravi o che siano dipendenti (genitori o familiari) che assistano persone con disabilità gravi.

Tra le prestazioni assistenziali previste dalla legge, il “Congedo straordinario ex art.42, comma 5, D.Lgs. n.151/2001”, rappresenta una delle maggiori tutele predisposte dal Legislatore a favore dei disabili e dei loro familiari.

Trattasi di un periodo di assenza dal lavoro retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano, con continuità ed esclusività, familiari con disabilità gravi. Il congedo può essere riconosciuto ad un unico lavoratore per assistere lo stesso disabile, con l’unica eccezione dei genitori che assistano il figlio disabile, i quali possono godere alternativamente tra loro del congedo straordinario e dei permessi retribuiti (Circ. INPS n.32/2012).

La normativa de qua individua un preciso ordine di priorità con riguardo ai soggetti che possono accedere alla prestazione assistenziale in esame:

  • coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • genitori (anche adottivi o affidatari);
  • figli conviventi;
  • fratelli o sorelle conviventi;
  • patenti e affini entro il terzo grado;

La presenza di taluna delle categorie di cui sopra esclude dal diritto ad usufruire del congedo tutte le altre successive.

Per ciò che riguarda invece le cause di esclusione, non possono richiedere tale prestazione assistenziale:

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi o parasubordinati;
  • i lavoratori con contratto part-time verticale durante le pause di sospensione contrattuale.

Durante il congedo, il lavoratore percepirà un’indennità economica pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro che sarà totalmente a carico dell’INPS, ma che il datore di lavoro privato dovrà anticipare al lavoratore e recuperare attraverso le denunce retributive mensili (in taluni casi particolari è prevista una modalità con pagamento diretto da parte dell’INPS).

Il beneficio ha una durata massima di due anni entro l’intero arco della vita lavorativa, qualora lo stesso venga frazionato in giorni l’anno viene considerato in 365 giorni.

Negli anni si sono susseguite diverse importanti pronunce (Corte Costituzionale, Sent. n. 203/2013; Corte di Cassazione, Sent. n. 29062 del 5 dicembre 2017 e da ultima Corte di Cassazione, Sent. n. 30676 del 27 novembre 2018) le quali hanno permesso di delimitare con precisione il contenuto ed i confini del congedo straordinario.

Per assistenza “continuativa ed esclusiva al disabile” non deve intendersi necessariamente un’assistenza giornaliera purché l’assistenza sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del disabile. Con Sent. n. 30676 /2018, la Corte di Cassazione ribadisce la necessità di interpretare in maniera ampia il concetto di assistenza a beneficio del congiunto affetto da disabilità, ricomprendendovi anche attività non propriamente finalizzate all'accudimento vero e proprio. Tale impostazione è conseguente all'alto valore sociale attribuito all'attività di assistenza al congiunto disabile, sancito dalla giurisprudenza costituzionale sopra citata. Sono state ritenute ammissibili, ad esempio, attività come il recarsi in banca o alla Posta, oppure fare la spesa oppure ancora la cura di interessi particolari del congiunto. Tali attività, anche se non propriamente assistenziali, permettono di agevolare il congiunto in attività che questi non sarebbe in grado di svolgere autonomamente, oppure con grandi difficoltà. Al fine di evitare un eccesso di tutela a favore del lavoratore, la stessa Corte di Cassazione chiarisce che qualsiasi attività rivolta a soddisfare esigenze personali del lavoratore (e non del congiunto disabile) determina un abuso della prestazione assistenziale.

CONCETTO IANNELLO

Laureato in Giurisprudenza e in Tecnologie forestali e ambientali. Nel 1993 inizia la sua formazione ed esperienza in ACLI, assumendo diversi incarichi fino a ricoprire il ruolo di Direttore Nazionale. Dal 2008 al 2010 è stato Direttore Nazionale del Patronato AIC-INPAL e Componente della Commissione OIGA presso il Ministero dell’Agricoltura. Tra il 2010 ed il 2012 è stato Consigliere Nazionale Confederazione Agricola Copagri, Componente Commissione Patronati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Tecnico Centro Assistenza Agricolo Cisal e Direttore Generale del Patronato Encal Cisal fino al 2015. Dal 2015 è Responsabile delle attività istituzionali del Patronato ANMIL.