fbpx

Rendita a superstiti e portata della surrogazione INAIL

a cura di Avv. Aldo Arena

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26647/2019 suscita interesse per ben tre approfondimenti in essa svolti. La pronuncia trae origine da un sinistro stradale ad esito mortale per una donna coinvolta. Nel giudizio finalizzato ad ottenere il ristoro dei danni subiti da parte dei congiunti della vittima, è intervenuto l’INAIL, esercitando l’azione di surrogazione nei confronti delle due imprese assicuratrici convenute. I diversi errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello hanno consentito alla Suprema Corte di mettere ordine tra i vari aspetti giuridici coinvolti nella materia.

Anzitutto, con argomento già sfiorato nel numero di settembre 2019 del presente Notiziario, il Collegio ha ribadito che la rendita a superstiti costituita dall’INAIL è parametrata al reddito del de cuius, che ne costituisce il limite, a prescindere dal numero degli aventi diritto. Cessa se il coniuge contrae nuove nozze, nonché quando il figlio raggiunga i ventuno anni, ovvero i ventisei, se studente universitario. Ne consegue la natura di indennizzo di un pregiudizio patrimoniale e non certo di un danno non patrimoniale. Per l’effetto, le somme a detto titolo, erogate dall’INAIL, non possono essere defalcate dal credito risarcitorio per danno non patrimoniale patito dai congiunti in conseguenza dell’infortunio. La compensatio lucri cum damno, infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento.

Analogamente, la Corte territoriale ha errato per aver stimato il danno non patrimoniale dei congiunti, quindi, accogliendo la domanda di surrogazione dell’INAIL nei limiti di quest’ultimo, con l’effetto di privare i congiunti del relativo credito, senz’altro per sua natura non trasferito all’INAIL. Peraltro, la Corte d’Appello neppure aveva verificato se, ed in che misura, i congiunti avessero subito un danno patrimoniale da lucro cessante. Conseguentemente, il corretto procedimento in materia è: istabilire se l’illecito abbia provocato un danno patrimoniale da lucro cessante; quantificarne l’ammontare tenendo conto del concorso di colpa della vittima; quindi procedere ad accogliere la domanda di surrogazione entro il limite dell’importo ottenuto.

Da ultimo, la Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla modifica all’art. 11 del DPR 1124/65, intervenuta per effetto della Legge n. 145/18, che avrebbe comportato la possibilità per l’INAIL di aggredire con l’azione di surrogazione, non solo le somme dovute al danneggiato a ristoro dei danni oggetto di copertura assicurativa, ma anche qualsiasi ulteriore credito vantato dal danneggiato verso il terzo responsabile. Anzitutto, il Collegio ha ricordato che detta modifica è stata abrogata, con efficacia retroattiva, dall’art. 3 sexiex del D.L. 34/19. Detta norma è entrata in vigore dopo la camera di consiglio relativa al ricorso oggetto di analisi, ma pur sempre prima del deposito del provvedimento.

Conseguentemente, la Corte deve tenerne conto, in virtù del principio iura novit curia, anche in ragione del fatto che la deliberazione in camera di consiglio è atto privo di rilevanza giuridica esterna (salvo l’obbligo di lettura del dispositivo in udienza), a differenza della pubblicazione.

È particolarmente interessante la precisazione che è seguita: quand’anche la norma non fosse stata abrogata e persino se fosse stata retroattiva, non avrebbe comunque giovato alla posizione della compagnia assicurativa, che ha svolto la relativa eccezione, pertanto, priva del necessario interesse giuridico.

Invero, la questione poteva nuocere o giovare al solo danneggiato. Rispetto all’obbligo risarcitorio del danneggiante, rimane comunque sempre fermo il limite del danno effettivamente causato alla vittima, a prescindere dai limiti entro cui il legislatore consenta la surrogazione. L’unica differenza sarebbe la seguente: in caso di surrogazione integrale, il responsabile pagherebbe solo all’assicuratore sociale; in caso contrario, il medesimo debito andrebbe pagato in parte all’INAIL ed in parte al danneggiato, secondo la misura della surrogazione.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o visualizzazione di media. Fai click qui per visualizzare l'elenco dei cookie ed esprimere le tue preferenze.