L’uso di mezzo privato ed il riconoscimento di infortunio in itinere nel caso particolare di imminente nascita del figlio

a cura di Avv. Aldo Arena

Il Tribunale di Bergamo, con Sentenza n. 384/2020, si è pronunciato riguardo un caso di infortunio in itinere, relativo ad un lavoratore che, in prossimità della nascita del figlio, recandosi sul posto di lavoro con mezzo privato, veniva coinvolto in un incidente che ne cagionava gravi lesioni da costringerlo ad un periodo di malattia pari a 32 giorni.

L’INAIL, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 38/2000 in tema di infortunio in itinere, negava la tutela assicurativa ritenendo l’evento un generico incidente stradale e l’uso del mezzo privato non necessario in quanto il percorso casa-lavoro e lavoro-casa era coperto dal servizio pubblico.

Il lavoratore si opponeva alla decisione dell’INAIL, argomentando la necessità di utilizzare il mezzo privato in quanto la compagna, il giorno dell’incidente, aveva già superato la data presunta del parto e l’utilizzo del mezzo privato gli avrebbe consentito di raggiungere la propria abitazione per poterla accompagnare in ospedale in tempi ragionevoli ed assistere, quindi, alla nascita del proprio figlio.

Il ricorso veniva tuttavia respinto dall’Ente assurgendo, a principale giustificazione del rifiuto, l’esistenza di mezzi pubblici che avrebbero consentito al lavoratore di percorrere il tragitto casa - lavoro in un arco di tempo ragionevole e con il minor rischio di incorrere in un incidente.

Sempre secondo l’Ente, poi, la presenza del neo-padre alla nascita del figlio, non avendo Egli competenze medico-sanitarie, non sarebbe stata necessaria.

Di talché il lavoratore adiva il giudice del lavoro di Bergamo per chiedere il riconoscimento dell’infortunio in itinere con conseguente corresponsione dell’indennità di temporanea.

Il giudice, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha verificato che vi fossero tutti i presupposti necessari e richiesti dall’art. 12 D.lgs. 38/2000.

Ha dapprima rilevato la presenza di un nesso eziologico tra percorso ed evento, dal momento che l’incidente si è verificato lungo il normale percorso casa - luogo di lavoro; ha poi accertato la sussistenza del nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa dal momento che il lavoratore si stava recando al lavoro. E, da ultimo, ha verificato se il requisito della necessità del mezzo privato fosse integrato nel caso de quo.

Orbene, parte ricorrente ha ampiamente dimostrato, anche in sede amministrativa, che la moglie si trovava in stato interessante, con scadenza del parto superata già da 4 giorni, con indubbia evidenza quindi circa l’imminenza del parto. Sempre parte ricorrente ha rilevato, poi, come l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, tenuto conto dell’incognita del momento del travaglio e tenuto conto degli orari prefissati delle corse del pullman, avrebbe potuto implicare una attesa di ben due ore prima di poter raggiungere la casa coniugale, il tutto a fronte della durata di 8 minuti nel caso in cui il tragitto fosse stato percorso con lo scooter del lavoratore.

Tenuto conto di tali circostanze, il giudice, valutando il requisito della necessità alla luce dei dettami costituzionali in materia di protezione della vita familiare ed alla luce della copiosa giurisprudenza in materia, ha ritenuto che il preminente interesse del lavoratore a soccorrere la compagna in caso di inizio di travaglio e l’interesse di entrambi i genitori a condividere il momento del parto debbano essere ritenuti di primaria importanza e quindi ascrivibili al rango di indifferibile esigenza familiare, con tutte le conseguenze in punto di tutela assicurativa.

L’approdo a tale decisione viene raggiunto attraverso un ragionamento a fortiori del giudicante il quale, prendendo ad esempio altri casi giurisprudenziali, li ha raffrontati con il caso di specie.

Tra questi spicca quello su cui si è pronunciato il Tribunale di Milano, con sent. 872 del 31.1.2020, nel quale è stato considerato necessitato l’uso del mezzo privato ove consenta di risparmiare 30/40 minuti di viaggio per tratta; similare al caso di specie è poi quello deciso dal Tribunale di Torino, con sent. n. 909 del 07.06.2014, ove si è ritenuto necessario l’utilizzo del mezzo privato nel caso in cui il lavoratore debba apprestare ordinaria tutela ai figli o ai nipoti.

Ebbene, calcolando il carattere di minore urgenza di tali casi, il giudice è giunto alla conclusione per la quale non v’è motivo per non ritenere che nel caso di specie, ove per lo più la moglie del lavoratore aveva superato di ben quattro giorni la naturale scadenza del parto, il requisito della necessità di indifferibile esigenza familiare fosse occorso.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.