I Permessi per la donazione del sangue

a cura di Dott. Concetto Iannello, Responsabile attività istituzionali del Patronato ANMIL

I lavoratori subordinati, che donano il proprio sangue gratuitamente, hanno diritto ad una giornata di riposo indennizzata dall’INPS attraverso i cosiddetti “permessi per donazione del sangue”. Trattasi di permessi erogati dal datore di lavoro, ma coperti dall’ INPS attraverso apposita indennità, per coloro che si assentano dal lavoro per donare gratuitamente il sangue.

Per usufruire di questo diritto, il quantitativo minimo della donazione deve essere almeno pari a 250 grammi. La giornata di riposo spettante al lavoratore è pari a 24 ore decorrenti dal momento in cui lo stesso si è assentato dal lavoro per compiere la donazione o risultante da certificazione medica.

Il Decreto Ministeriale dell’8 aprile 1968 ha imposto un ulteriore requisito, ovvero che il prelievo debba essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati autorizzati dal Ministero della Salute.

Per ciò che concerne l’aspetto retributivo, le ore non lavorate sono coperte attraverso i permessi retribuiti a carico dell’INPS e pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se avesse lavorato. Gli elementi della retribuzione da prendere a parametro sono esclusivamente quelli fissi: paga base, scatti di anzianità o eventuali superminimi e indennità ecc., mentre sono esclusi dal calcolo il lavoro straordinario ed ogni altro elemento retributivo non ricorrente.

Sotto l’aspetto contributivo, invece, le somme anticipate dal datore a titolo di permessi per donazione sangue non sono soggette alla normale contribuzione, in quanto anche sotto tale aspetto, i periodi sono coperti dall’INPS e utili ai fini pensionistici.

Anche i lavoratori giudicati non idonei alla donazione hanno diritto ai permessi retribuiti per le ore di assenza necessarie per recarsi presso il centro trasfusionale, espletare le procedure per l’accertamento dell’inidoneità ed il rientro presso i luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro non può impedire al dipendente di assentarsi per donare il sangue nemmeno attraverso comprovate esigenze organizzative o produttive. Il dipendente dovrà, invece, comunicare l’assenza al datore di lavoro nel rispetto dei tempi e con le modalità eventualmente previste dal CCNL applicato al fine di permettere il nomale svolgimento ciclo produttivo aziendale. Se il contratto collettivo nulla prevede, si ritiene che il dipendente debba comunque osservare un congruo preavviso.

CONCETTO IANNELLO

Laureato in Giurisprudenza e in Tecnologie forestali e ambientali. Nel 1993 inizia la sua formazione ed esperienza in ACLI, assumendo diversi incarichi fino a ricoprire il ruolo di Direttore Nazionale. Dal 2008 al 2010 è stato Direttore Nazionale del Patronato AIC-INPAL e Componente della Commissione OIGA presso il Ministero dell’Agricoltura. Tra il 2010 ed il 2012 è stato Consigliere Nazionale Confederazione Agricola Copagri, Componente Commissione Patronati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Tecnico Centro Assistenza Agricolo Cisal e Direttore Generale del Patronato Encal Cisal fino al 2015. Dal 2015 è Responsabile delle attività istituzionali del Patronato ANMIL.