Malattia – infortunio per il personale sanitario contagiato da Sars-CoV-2
a cura di Avv. Aldo ArenaCon comunicazione n. 3675 del 17/03/2020 l’INAIL ha fatto chiarezza circa la tutela per il personale sanitario - medici e infermieri, dipendenti del servizio sanitario nazionale e di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata assicurata all’INAIL - che, nello svolgimento della attività professionale, contraggono il virus Sars-CoV-2.
In linea con l’orientamento adottato per le malattie infettive e parassitarie, che equipara la causa violenta alla causa virulenta, l’Ente ha qualificato queste patologie come infortuni sul lavoro.
La tipologia della malattia-infortunio, le cui fonti normative sono il Testo Unico n. 1124/1965 e la Circolare INAIL n. 74/1995 contenente le “Linee Guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie”, è imperniata sul principio, di derivazione civilistica, della cosiddetta “presunzione semplice” (art. 2729 c.c.).
Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte (cfr. sentenze nn. 1373 e 6390/1998), secondo cui la valutazione medico-legale si fonda sulla presunzione della natura infettante dell’evento professionale e sulla presunzione, in mancanza di certezza, dell’accadimento dell’evento. Il tutto corredato dalla presenza di circostanze precise, gravi e concordanti che consentano di operare un giudizio fondato sulla ragionevole possibilità e verosimiglianza circa la sussistenza del rapporto eziologico tra malattia ed attività professionale.
Il medico legale deve, quindi, in primis accertare la natura infettiva della malattia e, poi, stimare il rischio professionale occorso, attraverso la verifica dell’esposizione o meno all’agente patogeno in periodi compatibili con la comparsa della malattia ed in assenza di fattori eziologici extra-lavorativi, non avendo alcun rilievo l’identificazione del momento preciso della realizzazione dell’evento, che si presume così avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Sulla base di questi presupposti, l’Ente ha adottato specifiche misure per salvaguardare il personale sanitario, già assicurato presso l’INAIL, che si trova in prima linea per la lotta al fenomeno epidemico e che, per questo, è fortemente esposto alla specifica affezione morbosa.
Ebbene, nel caso che qui interessa, l’unica condizione necessaria ed indispensabile per la tutela assicurativa è la certificazione della malattia, che avviene attraverso lo specifico test di conferma, comunemente detto tampone. A nulla rileva, per il suddetto personale sanitario, qualsiasi indagine in merito all’accadimento dell’evento, ossia al grado di probabilità che il virus sia stato contratto in ambito lavorativo o meno.
Resta fermo l’obbligo ex art. 53 Dpr. 1124/1965 per il datore di lavoro (Azienda sanitaria locale o Struttura ospedaliera/sanitaria privata) di effettuare la denuncia/comunicazione dell’infortunio.
Parimenti resta in capo al medico certificatore l’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato d’infortunio attestante l’avvenuto contagio. La tutela assicurativa decorre dalla data di attestazione positiva del medesimo, con la sola eccezione del caso in cui il soggetto assicurato sia stato posto in quarantena preventiva od isolamento domiciliare: in questa ipotesi la tutela assicurativa copre l’intero periodo sia precedente al risultato del test che successivo, ove la malattia dovesse prolungarsi, previo accertamento con relativo certificato medico.
Va da sé che il periodo di quarantena per motivi di sanità pubblica, a cui non consegua la contrazione della malattia, non rientra nella categoria degli infortuni e, pertanto, non sarà oggetto di indennizzo.
Solo un accenno viene, infine, fatto ai casi in cui il virus venga contratto nel percorso casa-lavoro: in tal caso, si tratta a tutti gli effetti di un’ipotesi di infortunio in itinere (si pensi ai pendolari costretti all’utilizzo del mezzo pubblico).
Nulla finora è stato precisato dall’Istituto assicuratore riguardo alle modalità di trattazione dei contagi per i lavoratori di tutti gli altri settori lavorativi le cui fattispecie dovranno essere trattate secondo le predette Linee Guida. Difatti, anche i lavoratori di tutti gli altri settori lavorativi potrebbero trovarsi nella condizione di contrarre il contagio nell’ambito dell’organizzazione lavorativa ma nella possibile difficoltà di provarlo. Si auspica, pertanto, anche per questi casi, un intervento tempestivo dell’Ente che supporti i datori di lavoro ed i lavoratori nella gestione della stessa.
Concludendo, per gli operatori sanitari dipendenti delle strutture come sopra individuate, in caso di contagio dal virus Sars-CoV-2:
- si presume il nesso causale con le mansioni svolte;
- INAIL copre assicurativamente anche la quarantena e l’isolamento domiciliare ma solo in presenza di conferma di contagio, nonché l’infortunio in itinere;
- il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia/comunicazione all’Istituto entro 48 ore dal ricevimento del certificato di infortunio;
- il medico certificatore (es. medico di base o del pronto soccorso) ha l’obbligo di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.