Prestazioni per emergenza epidemiologica Covid-19
a cura di Dott. Concetto Iannello, Responsabile attività istituzionali del Patronato ANMILL’INPS, con la Circolare n. 49/2020, fornisce importanti chiarimenti circa l’indennità di sostegno al reddito introdotta con il decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, relativa al mese di marzo 2020, per un importo pari ad € 600,00, in favore di alcune specifiche categorie di lavoratori, le cui attività sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
1) Andando per ordine, il D.L. n. 18/2020 all’art.27, riconosce un’indennità una tantum a “liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”. La circolare INPS n. 49/2020 tiene a specificare che tale indennità spetta:
- ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- ai partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR);
- agli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
È causa d’incompatibilità l’essere titolari di trattamento pensionistico diretto, oltre a l’essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
2) L’indennità di cui sopra, ai sensi dell’art.28 del citato Decreto Legge, è riconosciuta ai “lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO”. Fanno parte di questa platea i lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e iscritti Enasarco.
Nell’ambito di applicazione sono ricomprese, inoltre, le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Chiara incompatibilità riguarda la titolarà del trattamento pensionistico diretto e l’iscrizione degli stessi, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
3) Particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica sono i “lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”, ai quali il Governo ha voluto riconoscere l’indennità in commento attraverso l’art.29. I requisiti d’accesso necessari sono:
- l’essere lavoratori dipendenti, con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;
- l’aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Anche in questo caso vi è incompatibilità se titolari di trattamento pensionistico diretto, oltre all’aver in essere, alla data del 17 marzo 2020, un rapporto di lavoro dipendente.
4) Con l’art.30 del citato Decreto, è riconosciuta l’indennità per il mese di marzo 2020 anche ai “lavoratori del settore agricolo” (operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari), purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di percezione dell’indennità in questione non è riconosciuta contribuzione figurativa e la percezione dell’assegno per il nucleo familiare.
5) L’ultima categoria di lavoratori trattata dal Decreto è rappresentata dai “lavoratori dello spettacolo”. Accedono all’indennità tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, purché abbiano versato al fondo nell’anno 2019, almeno 30 contributi giornalieri da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
Anche per tale fattispecie vi è incompatibilità qualora i percettori siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Laureato in Giurisprudenza e in Tecnologie forestali e ambientali. Nel 1993 inizia la sua formazione ed esperienza in ACLI, assumendo diversi incarichi fino a ricoprire il ruolo di Direttore Nazionale. Dal 2008 al 2010 è stato Direttore Nazionale del Patronato AIC-INPAL e Componente della Commissione OIGA presso il Ministero dell’Agricoltura. Tra il 2010 ed il 2012 è stato Consigliere Nazionale Confederazione Agricola Copagri, Componente Commissione Patronati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Tecnico Centro Assistenza Agricolo Cisal e Direttore Generale del Patronato Encal Cisal fino al 2015. Dal 2015 è Responsabile delle attività istituzionali del Patronato ANMIL.