Responsabilità solidale in tema di amianto

Commento Cass. Civ. - Sez. Lav. - n. 6939 del 2019
a cura di Avv. Aldo Arena

I fatti del giudizio riguardano dei lavoratori affetti da malattia professionale dovuta al contatto con fibre di amianto presso il luogo di lavoro. Dall’istruttoria ambientale è emerso che il luogo di lavoro era altamente contaminato dall’amianto; dall’accertamento medico legale, invece, è risultato che alcuni dei lavoratori ricorrenti fossero stati esposti al rischio di contaminazione anche presso altri datori di lavoro. Per tale ragione la Corte d’Appello di Genova aveva ripartito l’obbligazione risarcitoria, in via presuntiva, nella misura del 50% a carico dell’unico datore di lavoro convenuto.

Il problema sotteso al caso in esame riguarda l’individuazione del titolo di responsabilità per il danno subito da alcuni lavoratori.

Ebbene, la Suprema Corte, in relazione ai diversi titoli di responsabilità, ha precisato che ai fini della risarcibilità del danno non rileva la diversità dei titoli di responsabilità generati dalle diverse e autonome azioni giuridiche compiute dai danneggianti. La Corte, infatti, ribadisce la legittimità della condanna del danneggiante per un’obbligazione solidale, a mente dell’articolo 2055 primo comma c.c., anche se il fatto dannoso sia imputabile a condotte lesive commesse autonomamente da più persone. Il presupposto di tale conclusione è che la ratio della responsabilità solidale è riferita unicamente alla protezione del danneggiato. A tale fine il fatto dannoso da lui subito è interpretato come unico.

Si badi peraltro che non devono necessariamente essere parti in causa tutti i soggetti individuati come potenziali responsabili dell’evento dannoso, ma è legittima l’azione esperita nei confronti di uno solo.

La Corte evidenzia, peraltro, che in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali è possibile glissare il limite posto dalla differenza dei titoli originari della responsabilità dei danneggianti – quindi quello contrattuale e quello extra contrattuale – concentrando il ragionamento sul nesso di causa. Infatti, ove venga dimostrato il nesso di causa tra la condotta tenuta dai danneggianti e l’evento dannoso, ciascun danneggiante è responsabile in solido delle azioni od omissioni a lui ascrivibili per aver contribuito in maniera efficiente a provocarlo.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.