Aumento delle pensioni agli invalidi, dall’“incremento al milione” alla Circolare INPS n. 107/2020

a cura di Dott. Concetto Iannello, Responsabile attività istituzionali del Patronato ANMIL

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 152 del 23 giugno 2020, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”. La normativa in esame riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

La citata sentenza della Corte Costituzionale riconosce come irragionevole e discriminatorio il requisito anagrafico dei sessanta anni, perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il Legislatore, recepisce la sentenza della Corte e statuisce con l’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” siano sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

L’INPS con la Circolare n.107 del 23 settembre del 2020 chiarisce i nuovi requisiti e aspetti procedurali circa le modalità di presentazione delle domande per ottenere il beneficio.

Pertanto, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità, di età superiore ai diciotto anni, è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Il diritto ad ottenere l’aumento è subordinato a due requisiti, uno anagrafico e l’altro reddituale.

  • Il requisito anagrafico impone il raggiungimento dei diciotto anni di età per ottenere la maggiorazione economica per tutti gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità;
  • Il requisito reddituale per avere diritto al beneficio richiede:
    • che il beneficiario non coniugato possegga redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    • che il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) possegga redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF (sia a tassazione corrente che a tassazione separata), i redditi tassati alla fonte e i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda, gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.

CONCETTO IANNELLO

Laureato in Giurisprudenza e in Tecnologie forestali e ambientali. Nel 1993 inizia la sua formazione ed esperienza in ACLI, assumendo diversi incarichi fino a ricoprire il ruolo di Direttore Nazionale. Dal 2008 al 2010 è stato Direttore Nazionale del Patronato AIC-INPAL e Componente della Commissione OIGA presso il Ministero dell’Agricoltura. Tra il 2010 ed il 2012 è stato Consigliere Nazionale Confederazione Agricola Copagri, Componente Commissione Patronati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Tecnico Centro Assistenza Agricolo Cisal e Direttore Generale del Patronato Encal Cisal fino al 2015. Dal 2015 è Responsabile delle attività istituzionali del Patronato ANMIL.