Le protesi rientrano nella copertura assicurativa, anche se non finalizzate a ridurre il grado di inabilità

a cura di Avv. Aldo Arena

Con la recentissima sentenza n. 23885 del 02/10/2018, la Suprema Corte di Cassazione ha effettuato un’interpretazione dell’art. 90 D.P.R. n. 1124 del 1965, chiarificatrice del tenore letterale della medesima disposizione.

Nel caso portato all’attenzione del Collegio, il datore di lavoro ha lamentato violazione e falsa applicazione degli articoli 66 nn. 5 e 6 e 90 del citato Testo Unico, in quanto le Corti territoriali dei primi due gradi di giudizio avevano imputato al medesimo datore le spese relative alla protesi dentaria dell’infortunato, ciò, secondo il ricorrente, omettendo di considerarne l’inclusione nell’assicurazione INAIL.

Nella fattispecie concreta, il lavoratore era caduto su una lastra di ghiaccio posta sul pavimento di una cella frigorifera, pur indossando calzature infortunistiche, provato il malfunzionamento del macchinario rilevatore della lastra di ghiaccio e provata l’avvenuta precedente comunicazione del guasto al datore di lavoro.

Il Supremo Collegio ha ricordato che l’art. 66 del Testo Unico stabilisce che le prestazioni dell’assicurazione sono, tra le altre, le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, nonché “la fornitura degli apparecchi di protesi”.

Il successivo art. 90 prevede che “L’istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado di inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall’istituto medesimo, allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell’infortunato, salvo casi si inefficienza o di rottura non imputabili all’infortunato”.

A parere della Corte, il citato combinato disposto non lascia dubbi sulla inclusione degli apparecchi di protesi tra i dispositivi, la cui fornitura è rimessa all’istituto assicuratore quando l’infortunio occorso ne abbia determinato la necessità e, sul punto, si richiama anche la precedente pronuncia n. 17985/2013.

È risultata errata la valutazione effettuata dalla Corte territoriale che ha considerato la copertura assicurativa limitata alle protesi atte a ridurre il grado di inabilità.
Ciò in quanto il tenore del succitato art. 90 distingue tra fornitura di apparecchi di protesi e fornitura di apparecchi atti a ridurre il grado dell’inabilità, così identificando due diverse ipotesi. La prima di queste si riferisce alle protesi in qualunque caso e non solo se funzionali a ridurre l’inabilità.

Per l’effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale, chiamata a conformarsi al suddetto principio chiarificatore.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.