I soggetti obbligati all’assicurazione contro gli infortuni domestici

a cura di Vittorio Glassier

Vengono ancora espressi dubbi in merito, pertanto, sembra opportuno qualche chiarimento.
Le fonti normative sono: la Legge n. 493/99, recante “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici” e i decreti ministeriali attuativi del 15/9/2000.

Sono soggetti all’obbligo assicurativo tutti i componenti del nucleo familiare, uomini e donne, che siano in possesso contemporaneamente dei seguenti tre requisiti:

  • età compresa tra 18 e 65 anni;
  • svolgano abitualmente, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente, attività in ambito domestico, finalizzate alla cura delle persone costituenti il nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
  • non svolgano altra attività lavorativa per cui siano assicurati all’INPS o ad altre forme obbligatorie di previdenza sociale.

Pertanto, possono essere soggetti all’assicurazione:

  • i pensionati;
  • i cittadini stranieri soggiornanti regolarmente nel nostro paese;
  • gli invalidi a prescindere dal grado di invalidità;
  • gli studenti, anche se studiano e dimorano in località diversa dalla città di residenza;
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni;
  • i lavoratori in mobilità;
  • i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato, per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa con versamenti di contributi.

Al contrario, non sono soggetti all'assicurazione:

  • i religiosi e le religiose, in quanto non fanno parte di un nucleo familiare, come definito dall’articolo 1, comma 2, del DM 15.9.2000;
  • i lavoratori utilizzati in LSU, Borse di lavoro, corsi di formazione e tirocini, in quanto, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
  • i lavoratori a part-time sia orizzontale, sia verticale, poiché si tratta comunque di un’attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

È opportuno, inoltre, chiarire che cosa si intende per nucleo familiare ai fini di questa assicurazione.
Il nucleo familiare ai fini dell’attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici è dato da quei componenti che concorrono a definire la soglia di reddito per l’obbligo del versamento del premio o per l’esenzione.
A tal fine, si intende per nucleo familiare l’insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, da vincoli affettivi o di interesse, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Ciò che conta, dunque, nella definizione di nucleo familiare ai fini di questa assicurazione, non è il tipo di vincolo che tiene unite più persone nella stessa abitazione, bensì il fatto stesso che queste stiano effettivamente insieme, coabitando ed avendo la medesima dimora abituale (ad es. anche un gruppo di studenti che condividono lo stesso alloggio). Nello stesso nucleo familiare, ovviamente, possono iscriversi all'assicurazione più persone.

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.