Il regime più favorevole per i lavoratori esposti all’amianto - Margine di applicazione

a cura di Avv. Aldo Arena

Nell’edizione di marzo 2017 del presente Notiziario, il Vice Direttore Generale dell’ANMIL, Antonio Fancello, ha messo in luce come, a distanza di ben ventidue anni dall’entrata in vigore della L. 257/1992, vi sia ancora un considerevole numero di malattie correlate all’amianto, peraltro con tendenza all’aumento delle relative denunce all’INAIL.

Com’è noto, il Ministero del Lavoro ha deciso di affidare all’INAIL l’incarico dell’accertamento del rischio di esposizione all’asbesto, nonché del rilascio dell’attestazione dei periodi di esposizione.

L’INAIL rilascia la dichiarazione di esposizione o meno, dopo un’istruttoria tecnica affidata ai Contarp (Consulenze tecniche per i rischi professionali).

Orbene, in materia è intervenuta la recentissima sentenza della Suprema Corte, n. 27872/2019, che ha chiarito il margine di applicabilità del regime più favorevole ai lavoratori, di cui all’art. 13 della L. 257/1992, previsto dall’art. 3 co. 132 della L. 350/03. Invero detto regime è di maggior favore sia sotto il profilo del quantum sia sotto il profilo dell’operatività del beneficio.

Il punto controverso atteneva alla possibilità o meno di applicazione della suddetta più conveniente disciplina, in caso di primo parziale riconoscimento dell’esposizione da parte dell’INAIL, entro il 2/10/03, e successiva domanda di riesame o azione in giudizio per ottenere un aumento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa.

Va ricordato che in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, il regime intertemporale (previsto dal D.L. 269/03, art. 47 co 6 bis, convertito in L. 326/03 e dalla successiva L. 350/03, art. 3 co. 132) prevede che, in favore dei lavoratori che abbiano maturato alla data del 2/10/03 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data.

In sostanza, sono stati salvaguardati i diritti “acquisiti”, estendendo il previgente regime a tutti i lavoratori che prima del 2/10/03 (oltre ad aver ottenuto sentenze favorevoli) avessero ottenuto o anche semplicemente richiesto all’INAIL la certificazione dell’esposizione all’amianto, ancorché i medesimi lavoratori non avessero maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non avessero effettuato alcuna domanda all’INPS.

Pertanto, in forza di tale disciplina, solo se la domanda di certificazione all’INAIL sia stata presentata in data successiva al 2/10/03, deve applicarsi il nuovo meno favorevole regime stabilito dal D.L. 269/03, art. 47, convertito nella L. 326/03, salvo che sussistano le altre situazioni previste dal citato articolo.

Sulla scorta di tali premesse, il Supremo Collegio ha chiarito che è salvo il regime più favorevole anche quando, dopo un primo parziale riconoscimento dell’esposizione da parte dell’INAIL, entro il 2/10/03, il lavoratore presenti domanda di riesame o agisca in giudizio per ottenere un aumento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa.

Invero, al fine dell’individuazione della normativa sostanziale applicabile, la summa divisio va effettuata a seconda che il lavoratore abbia acquisito il diritto prima o dopo il 2/10/03, con cristallizzazione anche in relazione a periodi di esposizione diversi da quelli già riconosciuti in sede amministrativa.

In conclusione, non vi è spazio nella legge per applicare allo stesso soggetto un terzo regime costituito in parte dall’attuazione della normativa precedente e in parte di quella successiva.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.