Prestazione una tantum a favore degli eredi di malati deceduti a causa di mesotelioma non professionale

a cura di Vittorio Glassier

Arrivano periodicamente alla consulenza del Patronato delle domande riguardanti il tema. Specialmente da parte di eredi, che sono venuti a conoscenza di questa prestazione dopo un anno o più dal decesso del parente, decesso causato da mesotelioma pleurico non professionale. In pratica, chiedono di conoscere i tempi entro cui deve essere presentata all’INAIL la domanda per ottenere il beneficio.

La risposta è precisata nella Circolare n. 36 del 21 settembre 2018 dell’INAIL con titolo: “Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020”.
Dice la circolare: “L’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata da uno solo degli eredi entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di decesso.

Gli aventi diritto possono presentare istanza nel rispetto dei termini prescrizionali di cui all’articolo 2946 del codice civile”.
È importante chiarire subito che il tempo di 90 giorni previsto per la presentazione della domanda non è tassativo, quindi, non ha funzione di decadenza. Si tratta di un tempo dilatorio, con funzione di assetto e di equilibrio tra diritto del lavoratore e funzione dell’INAIL in un contesto di adempimenti tra le parti. Questo tempo, dunque, ha semplicemente il fine amministrativo di mettere ordine e di regolare (ordinatorio in questo senso) i tempi del procedimento di erogazione del beneficio affinché non si prolunghi all’infinito. Per cui non viene pregiudicata la possibilità di presentare la domanda anche dopo la scadenza dei 90 giorni purché nei limiti dei tempi della prescrizione decennale ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile (prescrizione ordinaria).

In tutti i casi per gli aventi diritto è opportuno mantenere la presentazione delle domande il più possibile entro il termine dei 90 giorni o in tempi ad esso ravvicinati, soprattutto per dare all’INAIL la possibilità di erogare la prestazione assistenziale in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, sempreché la documentazione amministrativa e sanitaria allegata risulti completa.

A dire il vero la documentazione amministrativa e sanitaria richiesta è assai complessa ed è riassunta nel modello 190/E di “Istanza prestazione una tantum fondo vittime dell'amianto per mesotelioma di origine non professionale a favore degli eredi” secondo l’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e il decreto interministeriale 24 aprile 2018.

L’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata da uno solo degli eredi, ma deve contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega autenticata, ed essere corredata dalla scheda di morte ISTAT.

Con questa domanda, l’avente diritto autocertifica anche, sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale a cui è stato esposto il parente deceduto per mesotelioma.

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.