Convivente more uxorio - Rendita superstiti e riferimento alla Legge 76/2016

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

La norma di riferimento è l’art. 85 T.U. L'assenza di riferimento al convivente, purtroppo, ha come conseguenza che, allo stato attuale, gli unici beneficiari del trattamento economico in esame siano il coniuge ed i figli del lavoratore deceduto.

L'esclusione del convivente dalla rendita INAIL oggi appare del tutto anacronistica, vista l'ampia diffusione del modello della famiglia di fatto. Per tale ragione, da tempo, si sollecita l'intervento del legislatore italiano affinchè adegui l'articolo 85 del Decreto 30 giugno 1965 n. 1124 ai nuovi modelli organizzativi, ma a tutt'oggi esso non c'è stato e sul punto continua ad esserci una lacuna normativa.

Di conseguenza molti Giudici, tra cui quelli del Tribunale di Milano, chiamati ad applicare la norma ai casi concreti sottoposti al loro esame hanno dubitato della sua legittimità costituzionale nella parte in cui non annovera anche il convivente tra i beneficiari della rendita ed hanno richiesto l'intervento della Corte Costituzionale.

La tanto attesa pronuncia dei Giudici delle leggi la n. 86 del 27 marzo 2009 non ha sortito il risultato sperato in quanto essi si sono limitati a ribadire il concetto, per altro già espresso nel 2000, che la famiglia fondata sul matrimonio ha un grado di stabilità e di certezza che non possono essere paragonati a quelli della famiglia di fatto. È giusto, pertanto, che alcuni diritti, tra cui quello alla rendita INAIL, nascano soltanto da un rapporto giuridico qual è appunto il matrimonio.

Secondo i Giudici della Corte Costituzionale non c'è irragionevolezza né disparità di trattamento in tema di rendita INAIL e, più in generale, in tema di trattamento pensionistico tra convivente more uxorio e coniuge.

La questione di cui si discorre ha, sempre tramite il Tribunale di Milano, travalicato i confini territoriali del nostro paese giungendo all'attenzione dei Giudici Europei ai quali è stato chiesto di pronunciarsi ai sensi degli artt. 12 e 13 del Trattato istitutivo della Comunità Europea che sanciscono il divieto di ogni forma di discriminazione fondata su: nazionalità, sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età e tendenze sessuali.

Anche in questo caso, però, le numerose aspettative sono state ampiamente disattese in quanto i Giudici europei con un'ordinanza emessa il 4 maggio 2009 hanno escluso la possibilità di intervenire in quanto, a loro dire, la scelta del legislatore italiano di attribuire la rendita INAIL solo al coniuge e non al convivente more uxorio non è contraria al diritto comunitario sempre che il suddetto trattamento valga per tutti i cittadini.
La questione è, pertanto, ancora aperta.

Successivamente alla Legge n. 76/2016 alcuni aspetti sono stati modificati, come indicato dalla Circolare 45 del 13 ottobre 2016 di INAIL. Anche le persone dello stesso sesso unite civilmente hanno diritto alle prestazioni economiche erogate dall’INAIL e riservate in precedenza solo ai coniugi. La legge, in particolare, ha stabilito espressamente che a ognuna delle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni di leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, a esclusione degli articoli del codice civile non espressamente richiamati nel testo legislativo.

Il riconoscimento parte dalla data di entrata in vigore della legge. Nel dettaglio, l’elenco delle prestazioni economiche dell’INAIL riconosciute alla persona unita civilmente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 76/2016, comprende la rendita ai superstiti e la quota integrativa alla rendita erogate in caso di infortunio sul lavoro con esito mortale, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, istituita con la finanziaria 2008, lo speciale assegno continuativo mensile introdotto dalla Legge n. 248/1976, l’assegno una tantum per il rimborso delle spese funerarie, la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui alla Legge n. 296/2006, e la prestazione una tantum prevista dalla Legge di stabilità 2016.

Applicate anche le norme del codice civile sul diritto successorio. L’articolo 1, comma 21, della Legge n. 76/2016 prevede, inoltre, che alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge. Ne consegue, dunque, che la persona unita civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis, come nel caso dei ratei di rendita maturati prima della morte e non riscossi dall'assicurato.

Nessuna equiparazione per i conviventi di fatto. La legge di regolamentazione delle unioni civili ha disciplinato anche le convivenze tra due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, introducendo il contratto di convivenza con l’obiettivo di regolamentare i rapporti patrimoniali e riconoscere alcuni diritti specifici. In questo caso, come precisato dalla Circolare INAIL, non è, però, prevista alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio. In assenza di un’espressa disposizione normativa in questo senso, dunque, il convivente di fatto non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL.


Il risarcimento del danno di diritto comune

È noto che, invece, si riconosce al convivente di fatto il diritto, in caso di perdita del convivente, ad una uguale tutela rispetto al soggetto coniugato in caso di perdita del coniuge e, tuttavia, che, per non estendere indefinitamente le maglie delle situazioni risarcibili fino a ricomprendervi legami labili e non sufficientemente stabilizzati e meritevoli di tutela, la Suprema Corte ha elaborato negli anni una nozione di famiglia di fatto, o di convivenza tutelabile, all'interno della quale all'elemento soggettivo della relazione affettiva stabile si accompagni l'elemento oggettivo della reciproca, spontanea assunzione di diritti ed obblighi.

Come la Corte di Cassazione ha avuto già modo di affermare, infatti, "Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti nè le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, nè le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici" (Cass. n. 23725 del 2008). In altri casi, si è affermato che "Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente "more uxorio" ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale". (Cass. n. 12278 del 2011).

In conclusione, in caso di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale allo stato per il convivente more uxorio l’unica possibilità di ottenere ristoro è un giudizio nei confronti di chi è responsabile dell’evento e non invece la possibilità di una rendita indennitaria da INAIL.

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.