La nuova Tabella del Danno Biologico INAIL: aspetti medico-legali

a cura di Dott. Francesco Brulin, Coordinatore Sanitario Nazionale del Patronato ANMIL

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2019, n. 45 è stata approvata, per il triennio 2019-2021, la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale”, in sostituzione di quella in vigore.

A seguito di ciò, l’INAIL ha emanato la circolare n. 27 dell'11 ottobre 2019 che ne chiarisce le modalità di applicazione e, prima di tutto, che la nuova tabella si applica agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.

La principale novità della nuova tabella consiste certamente nell’eliminazione della differenziazione di genere e nella determinazione del ristoro patrimoniale. Precedentemente, infatti, le voci tariffarie erano diverse per sesso, età e menomazione.

L’altro aspetto importante è che la nuova tabella trova applicazione per gli eventi (infortuni e malattie professionali) denunciati a far data dall’1/1/19. Circa l’ambito di applicazione operano i meccanismi stabiliti dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 30/2000, per intenderci quello che ha introdotto la valutazione del danno biologico.

La definizione di danno biologico è quella formulata nel disegno di legge del 4/6/99 (art. 2056-bis) e consiste nella lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale della persona, come viene recepito dall’art. 13 del Decreto n. 38/2000 emanato in attuazione della legge delega n. 144 del 17/5/99.

Nell’art. 13 viene precisato il campo di applicazione e cioè:

  1. per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi dal 01.01.2019, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella;
  2. per gli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti al 01.01.2019, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 01.01.2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.

Si parla di accertamento provvisorio quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia comunque presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale; per questo l’Istituto può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione al lavoratore entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato che attesta la cessazione dell’inabilità assoluta al lavoro.

L’Istituto, poi, procede alla valutazione definitiva del danno biologico non prima dei sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del certificato. In ogni caso l’indennizzo definitivo non potrà essere inferiore a quello provvisorio già liquidato.

Ma al di là di questi aspetti illustrati ci sono effettivamente delle novità dal punto di vista della valutazione medico legale?

In effetti, va premesso che nella citata circolare dell’Inail si parla di unificazione dei postumi quando appunto si considera un’unica menomazione complessiva in cui i singoli postumi derivanti da infortuni e/o malattie professionali perdono la loro autonoma rilevanza valutativa e non possono costituire più oggetto di valutazione separata; tant’è che ai fini dell’applicazione della nuova tabella, nel caso di unificazione dei postumi, occorre considerare la data dell’ultimo evento lesivo quale oggetto di unificazione.

Tuttavia, tutte queste modifiche e precisazioni, anche per quanto concerne l’unificazione dei postumi, riguardano esclusivamente gli aspetti del trattamento economico indennitario del danno biologico, non già la metodologia valutativa medico legale che resta invece immodificata, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo vigente n. 38 del 23 Febbraio 2000.

Di fatto, quindi, le menomazioni per infortuni e/o malattie professionali conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica sono ancora a tutt’oggi valutate in base alla specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali con indennizzo una tantum dei danni compresi tra il 6% ed il 15% e con una rendita vitalizia soggetta a revisione per le menomazioni pari o superiore al 16%. Nel caso in cui l’assicurato, colpito da uno o più eventi lesivi, subisce un nuovo evento lesivo, si procede ad una valutazione complessiva secondo una formula aritmetica sincretica a scalare riduzionistica con conseguente calcolo delle percentuali relative alle singole menomazioni e successiva valutazione complessiva che potrà essere data dalla somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto.

DOTT. FRANCESCO BURLIN

Laureato in Medicina e Chirurgia con doppia specializzazione in medicina-legale e delle assicurazioni e in igiene e medicina preventiva. Inizia l’esercizio della professione medica per circa dieci anni presso l’Istituto di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli per continuare poi per oltre 35 anni l’attività in qualità di Primario Medico Legale presso diverse sedi provinciali e locali dell’INAIL fino a ricoprire il ruolo di Primario dell’Unità Operativa Complessa di Napoli. Da un anno è Coordinatore Sanitario Nazionale presso il Patronato ANMIL.