I dispositivi personali di protezione
a cura di Avv. Mauro Dalla ChiesaIL CASO. In data 12/12/2017 un lavoratore, mentre si trovava in trasferta insieme ad un collega, effettuava una riparazione su un tornio verticale provvedendo allo smontaggio del mandrino.
Durante lo smontaggio, a seguito della rottura del tubo dell’aria compressa, veniva colpito all’occhio destro da schegge ferrose e dall’olio emulsionante.
L’infortunio causò allo stesso un’abrasione corneale all’occhio destro.
L’azienda datrice di lavoro si costituiva in giudizio affermando di aver provveduto a valutare i rischi, di aver consegnato, come da ricevuta, i dispositivi di protezione individuali specifici al lavoratore, di aver istruito lo stesso e di avergli fornito adeguate istruzioni.
Produceva il documento di valutazione dei rischi aziendale e la dichiarazione di ricevuta dei materiali di protezione.
Il lavoratore, durante il giudizio, confermava l’utilizzo degli occhiali e dei guanti, quali dispositivi di protezione forniti dal datore di lavoro, i quali, tuttavia, non sono però stati sufficienti ad impedire l’infortunio, in quanto lo scoppio della canna dell’aria compressa aveva proiettato sul volto e sugli occhi del lavoratore, previo spostamento degli occhiali indossati, la rimaglia e l’olio emulsionante della tornitura.
Il collega di lavoro, sentito in qualità di teste, confermava la dinamica e precisava che l’infortunato indossava gli occhiali anatomici, bombati lateralmente e con le stanghette.
LA SENTENZA. Il Giudice accertò che gli occhiali non erano da ritenersi idonei alla lavorazione, poiché non erano avvolgenti dietro il capo, ma solo con le stanghette sulle orecchie.
Il Giudice riteneva, inoltre, che la condotta del lavoratore nell’esecuzione dello smontaggio era stata corretta, ma stabilì un concorso di colpa del 20% a carico dell’infortunato, in quanto avrebbe dovuto assicurarsi dell’aderenza degli occhiali al volto e il probabile “ritorno” dell’aria compressa.
Per completezza, il Giudice, sulla base della consulenza tecnica, aveva evidenziato un’invalidità permanente del 19% per le lesioni all’occhio destro e 510 giorni di invalidità temporanea. Ha, quindi, detratto dall’importo del risarcimento la rendita capitalizzata corrisposta dall’INAIL pari a € 47.102,00 e ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento di € 50.548,00 a titolo di danno biologico differenziale e alle spese di lite.
Condannava, inoltre, l’assicurazione terza chiamata a tenere indenne la società convenuta in giudizio, anche per le spese.

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.