ACCERTATO IL NESSO TRA SILICOSI E NEOPLASIA POLMONARE- Riconosciuta la rendita spettante in vita al de cuius

a cura di Avv. Aldo Arena

Con Sent. n. 601/18, il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dallo studio, in nome e per conto di moglie e figlia, eredi superstiti di un lavoratore deceduto per neoplasia polmonare, di cui si è allegata la natura professionale ed il ruolo concausale nella provocazione del decesso. Lo scopo dell’intentata causa era accertare il diritto alla costituzione della rendita ex art. 13 D.Lgs. 38/00, spettante in vita al de cuius.

Pur in assenza di un riscontro istologico, il consulente tecnico nominato dal Giudice, tenuto conto delle evidenze mediche documentate e dei dati sulla fisiopatologia dei tumori polmonari, ha potuto affermare con elevato grado di probabilità che il defunto fosse affetto da un tumore polmonare maligno.

Il congiunto delle ricorrenti aveva prestato attività lavorativa come muratore negli anni ‘60/’70. E’ stato allegato al ricorso e provato a mezzo di pubblicazioni scientifiche che, per fatto notorio, l’attività lavorativa svolta nel settore dell’edilizia, nel periodo descritto, comportasse frequente esposizione a manufatti di cemento amianto, nonché a silice libera cristallina. Questo dato è stato confermato dall'elaborato peritale svolto nel processo.

Quale elemento di fondamentale importanza, è stato evidenziato che il lavoratore aveva sviluppato, nel 1983, una silicosi polmonare, la cui eziologia professionale era già stata riconosciuta dall'Istituto convenuto.

Ancora con riferimento all'esposizione a cancerogeni, è stato confermato dai testimoni escussi che il lavoratore fosse venuto in contatto con l’amianto, nella sua successiva attività di addetto all'ossitaglio in altra società. Per l’analogia delle lavorazioni svolte e dei rottami trattati, si è desunto che, anche durante un ulteriore e succedente rapporto lavorativo, il defunto fosse stato esposto ad amianto, considerato altresì il diffuso impiego dello stesso come antifiamma ed anti-rumore.

In relazione al nesso causale, è stato determinante allegare che lo sviluppo della citata silicosi polmonare fosse elemento già di per sé sufficiente per affermare, con elevato grado di probabilità, l’esistenza di un rapporto causa-effetto tra l’attività lavorativa e il successivo sviluppo della neoplasia polmonare maligna. Invero, il C.T.U. ha chiarito che la silicosi comprova l’esposizione ad elevate concentrazioni di silice libera, cancerogeno polmonare certo, tali da determinare effetti biologici sui polmoni.

E’ stato così confermato il concetto già allegato in ricorso secondo cui, anche per giurisprudenza pregressa il nesso di causalità tra esposizione a silice libera cristallina e patologia neoplastica passa attraverso lo sviluppo intermedio di silicosi polmonare.
A ciò si aggiunge, come sopra descritto, che le attività lavorative successive, nessuna esclusa, hanno comportato un’esposizione ad amianto, quale altro cancerogeno certo.

La logicità immune da vizi di cui all’elaborato peritale, ha consentito al Giudice di recepirne le conclusioni, ponendole a base della decisione e così accertando il diritto del de cuius a percepire la rendita nella medesima misura richiesta all’INAIL e, segnatamente, pari al 70%, con decorrenza dalla domanda di riconoscimento della tecnopatia e con gli interessi dal centoventesimo giorno dalla medesima.
Stante il sopra riportato esito, è ora possibile proseguire nel procedimento amministrativo, ed al bisogno in un successivo procedimento giudiziario, per il riconoscimento della rendita a superstiti, allo stato negata dall’Istituto.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.