LA RENDITA A SUPERSTITI E IL DANNO BIOLOGICO

a cura di Avv. Aldo Arena

Con Sent. n. 6307/2017, la Suprema Corte di Cassazione ha per la prima volta affrontato la pretesa di una ricorrente di vedersi corrisposta la rendita a superstiti, prendendo come base di calcolo l’effettiva rendita per malattia professionale erogata al congiunto, comprensiva della componente del danno biologico.

Secondo la versione della ricorrente, il diniego dell’asserito succitato diritto sarebbe stato in aperto contrasto con il principio introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 38/00, che ha portato il danno biologico all’interno della copertura assicurativa INAIL. Se ne è fatta discendere una questione di costituzionalità, sollevata con riferimento agli articoli del T.U. disciplinanti la rendita a superstiti, nella parte in cui non prevedono espressamente la reversibilità della componente riferita al danno biologico.

La Suprema Corte, per rispondere al quesito de quo, ha ripercorso i ripetuti moniti rivolti dalla Corte Costituzionale al legislatore, che hanno indotto l’intervento legislativo del D.Lgs. 38/00. Nel medesimo contesto temporale, il Giudice delle leggi aveva chiarito la funzione della rendita a superstiti, volta a garantire l’indennizzo forfettario del pregiudizio patrimoniale sofferto a ragione del rapporto di dipendenza economica con il defunto. Per l’effetto, il danno biologico, eventualmente derivato dalla morte del familiare, rimaneva disciplinato dal diritto comune.

Passando all'esame del quadro successivo al D.Lgs. 38/00, si è rilevato che non emerge, all'interno dello stesso, alcun riferimento alle disposizioni del T.U. che regolano la rendita a superstiti. Anzi, la tecnica dell’innesto delle nuove disposizioni è quella dell’intervento selettivo, volto a creare un sistema chiuso ed impermeabile rispetto alla precedente regolazione.

È significativo che il comma 2 dell’art. 13 preveda che l’indennizzo sia erogato in luogo della espressa prestazione di cui al T.U. all’art. 66 comma 1 n. 2. Per l’effetto, è ora previsto un indennizzo in capitale del solo danno biologico per menomazioni tra il 6 e il 16% e un indennizzo in rendita, per le menomazioni superiori, di cui una quota per danno biologico ed una quota per conseguenze patrimoniali.

Non è fatto alcun riferimento espresso alla rendita a superstiti, contemplata all’art. 66 n. 4 del T.U. e che continua ad essere regolata dall’art. 85. Invero, se dall’infortunio consegue la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al 100% della retribuzione.

L’istituto in esame è sempre stato considerato autonomo rispetto alla rendita dell’assicurato, tra i vari motivi, anche perché spetta iure proprio e non iure successionis.

Anche dopo il D.Lgs. 38/00, il legislatore ha continuato a considerare la posizione dei superstiti in modo differenziato all’interno del sistema assicurativo obbligatorio. Infatti, dal 2001 si è stabilito che non opera il divieto di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita a superstiti erogata dall’INAIL. Ancora, dal 2013, a tutela dei familiari dei lavoratori più giovani, si è stabilito che la rendita a superstiti vada in ogni caso calcolata sul massimale di cui all’art. 116 co 3 del T.U..

In ultimo, sono stati eliminati i dubbi di costituzionalità adombrati dalla ricorrente. Invero, non viola il canone di razionalità, di cui all’art. 3 Cost., la scelta di attrarre il danno biologico all'interno dell’assicurazione obbligatoria in riferimento alla prestazione del solo assicurato, lasciando all’area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi. Anche l’art. 38 Cost. rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione di tempi, modi e misura delle prestazioni sociali, sulla base del contemperamento con altri diritti costituzionalmente garantiti e nei limiti delle compatibilità finanziarie. Peraltro, non vige il principio della piena socializzazione del rischio.

In sintesi, l’interpretazione sistematica citata non ha consentito di interpretare le disposizioni in materia di rendita a superstiti diversamente dal tenore letterale delle medesime. Ne è disceso che l’inserimento del danno biologico nel sistema assicurativo ha interessato esclusivamente la rendita dell’interessato.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.