INDENNITÀ DI FREQUENZA
a cura di Dott.ssa Flaminia Castagnola, Consulente nazionale medico-legalePer i minori riconosciuti invalidi civili l’articolo 1, comma 1, della Legge 11 ottobre 1990, n. 289, ha previsto l’erogazione di una indennità mensile di frequenza, subordinandola alla:
- frequenza continua e periodica di centri ambulatoriali o centri diurni, anche a carattere semiresidenziale, pubblici e privati, ma operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (art. 1 comma 2);
- frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine o grado, ivi comprese le scuole materne e gli asili nido, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento dei soggetti stessi (art. 1, comma 3).
L’indennità può essere corrisposta anche ai minori invalidi che sono in trattamento in regime di day hospital, o che comunque frequentano continuativamente i centri ospedalieri.
Non può essere riconosciuta nel caso in cui il minore invalido esegua i trattamenti riabilitativi o terapeutici al domicilio, sia pure controllati da centri pubblici o privati.
L’indennità viene erogata per 12 mensilità, subordinatamente al non superamento di precisi limiti reddituali; è incompatibile con il godimento dell’indennità di cieco civile, dell’indennità di comunicazione e dell’indennità di accompagnamento, fermo restando il diritto dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole.
La stessa indennità di frequenza viene inoltre riconosciuta ed erogata alle stesse condizioni a tutti i minori ipoacusici, tali intendendosi i soggetti che nell'orecchio migliore presentano una perdita uditiva superiore a 60 dB nelle frequenze 500-1000-2000 Hz, indipendentemente da qualsiasi altro requisito se non quello reddituale.

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Specialista in Medicina Legale presso l’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Medico Legale referente presso la Casa di Cura Convenzionata “Clinica Latina” di Roma e presso la “G&G Services Consulting”. Collabora presso alcune Associazioni di Categoria ed alcuni Studi Medico-Legali di riferimento romani, in qualità di consulente medico legale.
Ha competenza in valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità professionale medica, responsabilità civile auto/generale, infortunistica privata ed in materia previdenziale ed assistenziale. È membro della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari.