ASSICURAZIONE INAIL E PREVENZIONE AZIENDALE

a cura di Vittorio Glassier

Frequentemente al lavoratore, che ha ripreso il lavoro dopo un infortunio oppure a cui l’INAIL ha riconosciuto una malattia professionale, è richiesta una visita medica da parte del medico competente aziendale. Questa visita è attivata ai sensi delle norme sulla sicurezza del lavoro dalla sorveglianza sanitaria dell’azienda quando vi sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori che potrebbero interferire negativamente, aggravando i postumi infortunistici o l’andamento della malattia professionale.

La sorveglianza sanitaria comprende visite preventive, visite periodiche e visite al rientro al lavoro dopo un periodo prolungato di assenza per infortunio o malattia. Queste visite hanno significato preventivo in quanto verificano che i fattori di rischio presenti nella mansione lavorativa non siano di ulteriore danno per la nuova situazione di salute del lavoratore.

Al termine della visita, il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, cioè alla mansione alla quale è adibito il lavoratore; esso può essere formulato con le parole:

  • idoneo alla mansione specifica;
  • temporaneamente non idoneo alla mansione specifica, significando che le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore alla sua mansione sono solo temporanee, ma è previsto un miglioramento nel tempo;
  • idoneo con prescrizioni o limitazioni, significando che il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari accorgimenti, come evitare alcune manovre o alcune fasi dell’attività lavorativa oppure riducendo il ritmo di lavoro;
  • non idoneo alla mansione specifica. In questo caso, il medico competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli consentono di svolgere la mansione per la quale è stato assunto e il datore di lavoro deve adibire il dipendente ad altra mansione concordata con il medico. Tuttavia, se l’azienda può dimostrare che non ci sono mansioni alternative la non idoneità può essere causa di licenziamento.

Il giudizio d'idoneità deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore, il quale, se non lo condivide, può fare ricorso al servizio pubblico di medicina del lavoro della sua ALS entro 30 giorni. Verrà sottoposto a visita da una specifica commissione medica che potrà modificare o confermare il giudizio del medico competente. Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto deciso dalla commissione ASL.

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro, che si è concretizzata attraverso le norme prima del D.Lgs. n. 626/94 e poi dalle norme dei D.Lgs. n. 81/2008 e 106/2009.
Tutto l’impianto delle norme di cui alla sorveglianza sanitaria ha finalità di organizzazione e di gestione della prevenzione in azienda. Ne consegue che tutte le visite previste per i lavoratori sono obbligatorie e sono possibili ulteriori visite su richiesta del lavoratore.
Il punto di vista del medico competente, tuttavia, resta peculiare e il suo giudizio si rivolge alla salute e alle malattie (sia comuni, sia professionali) del lavoratore in quanto suscettibili di compromissione o di aggravamento a causa dei rischi che il lavoratore affronta lavorando. In tal senso il giudizio del medico competente può essere particolarmente severo fino a comportare la cessazione del lavoro.

Tuttavia, questi giudizi severi non hanno influenza sulla valutazione del danno permanente dei postumi infortunistici o di un’eventuale MP. Un esempio è il caso occorso ad un’operatrice di RSA, addetta all'assistenza di persone allettate non autosufficienti, che sviluppa un’ernia discale lombare. Tale infermità è stata riconosciuta malattia professionale dall’INAIL, che valuta la menomazione per l’indennizzo con un 8%, ma il medico competente certifica per una inidoneità permanente alla mansione e l’operatrice perde il lavoro.
È evidente che la prevenzione e l’assicurazione operano su piani diversi e che le tutele del lavoratore possono portare a risultati “iniqui”. La razionalizzazione in armonia delle due tutele è destinata a restare un sogno?

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.