Dispositivi di protezione individuale: la nuova normativa

a cura di Avv. Mauro Dalla Chiesa

Va segnalato il nuovo provvedimento legislativo Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 con oggetto “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.

La novella fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.

Si segnalano piccole modifiche al D.Lgs. 81/2008 ed una vera e propria riscrittura del D.Lgs. 475/1992 che ora diventa “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” (lo stesso titolo del D.Lgs. 17/2019).

Ai sensi del D.Lgs. 17/2019 sono stati modificati nel capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2. Questi i due articoli modificati, nella nuova versione:


Articolo 74 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.


Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.


Come solito l’adeguamento alla normativa europea, come tutti i provvedimenti in materia di sicurezza, è arrivato in ritardo.

Il decreto dovrebbe essere ’atto formale per l’adeguamento della nostra legislazione a quella europea. Nel caso specifico dovevano essere sviluppate le problematiche relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 e alle modifiche del D.Lgs. 81/2008 e smi conseguenti alla pubblicazione del suddetto Regolamento (titolo terzo capo II).

Per non sfatare le nostre abitudini, anche questo decreto è stato emanato con notevole ritardo. Nel decreto (entrato in vigore il 12 marzo 2019), nel rifacimento totale dell’articolo 14 del D.Lgs 475/92, sono contenute le “Sanzioni e disposizioni penali” la cui emanazione a livello nazionale era richiesta (art. 48 del Regolamento) entro il 21 Marzo 2018.

Le poche modifiche riportate si riassumono nell’adattamento sia della terminologia che dei riferimenti al nuovo regolamento.

Diciamo che dal punto di vista dell’utilizzatore dei DPI, a cui è rivolto il D.Lgs. 81/2008, la pubblicazione del nuovo decreto non comporta alcun cambiamento salvo considerarlo nei riferimenti. Sono cambiate leggermente le procedure di certificazione che però non hanno incidenza per l’utilizzatore finale.

Manca tuttavia l’adeguamento dell’art 77 comma 5 dove, in occasione dell’obbligo del datore di lavoro di formare e addestrare il lavoratore si dice che:

In ogni caso l’addestramento è indispensabile per:
a. Per ogni DPI che ai sensi del D.Lgs. 475/92 appartenga alla terza categoria
b. Per i dispositivi di protezione dell’udito
”.

Il nuovo Regolamento europeo e il nuovo D.Lgs. 475/92 e smi collocano i protettori dell’udito in terza categoria.
Si segnalano tuttavia alcuni problemi operativi.

In primis i tempi richiesti per le ricertificazioni dei prodotti richieste dal nuovo regolamento per le quali gli organismi notificati che devono procedere al rilascio del nuovo “attestato” non sono in grado soddisfare tutte le richieste.

Ci sono difficoltà di interpretazione per quanto riguarda la ricertificazione di DPI (solitamente di terza categoria) che hanno avuto l’aggiornamento quinquennale prima che entrasse in vigore il nuovo regolamento (es. aggiornamento della certificazione 2017 con validità 2022).

Ci sono poi difficoltà a capire come interpretare l’articolo 47 del Regolamento che nelle Disposizioni transitorie al comma 2 dice “gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019”.

Ma ci sono poi anche varie altre difficoltà interpretative.

Rispetto al vecchio D.Lgs. 475/92 le sanzioni sono state estese anche ad altri operatori sociali quali ad esempio il distributore ovvero il negoziante.

Con il nuovo Regolamento/D.Lgs. 475 alcuni DPI sono stati ricollocati nella categoria adeguata mentre sono stati creati nuovi problemi per quanto riguarda i “DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore” e i ”DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore”.

Queste due tipologie di DPI erano mancanti nella precedente direttiva europea 89/686/CEE ed erano ritenuti necessari per mettere in regola le aziende che avevano personale che necessitava di DPI adattati.

AVV. MAURO DALLA CHIESA

Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Varese e patrocinante innanzi la Corte di Cassazione ed alle giurisprudenze Superiori. Dal 1992 si occupa in particolare di diritto del lavoro con riferimento ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collaborazione con ANMIL. Ha maturato un’importante esperienza nel settore patrocinando molti infortunati invalidi del lavoro in tutte le vertenze di categoria. Attualmente è fiduciario delle sedi ANMIL di Gallarate, Varese, Verbania, Biella, Novara ed è consulente legale nazionale dello stesso Patronato. E’ autore di pubblicazioni sul sito internet dell’ANMIL, “Obiettivo Tutela” e collabora con il mensile “Vita”.