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02/09/2019La circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117 fornisce chiarimenti sull’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro e sulla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa.
Per conseguire la pensione anticipata con Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.
Si riporta di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
-
compensi percepiti per l’esercizio di arti;
- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro . Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica;
- diritti di autore;
- brevetti.
La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Si riporta di seguito l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
- indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro. Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica;
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale;
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario;
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
- redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.
In ogni caso, l’INPS verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.
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