La circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117 fornisce chiarimenti sull’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro e sulla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa.
Per conseguire la pensione anticipata con Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.
Si riporta di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Si riporta di seguito l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.
In ogni caso, l’INPS verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.
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