Permesso sindacale e rischio elettivo
a cura di Avv. Aldo ArenaRecentemente è stato posto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione un caso in cui un lavoratore si era infortunato nel tragitto per rientrare da una riunione sindacale, alla quale aveva partecipato in qualità di membro del direttivo della CISL oltre che in qualità di RSU, usufruendo di un permesso sindacale retribuito.
La Corte d'Appello adita per il succitato caso aveva respinto la domanda del lavoratore volta al riconoscimento dell'infortunio, per difetto degli estremi dell'indennizzabilità del fatto, sostenendo che nella fattispecie mancasse il requisito dell'occasione di lavoro. Ciò in quanto l'assicurato si trovava, appunto, in permesso sindacale retribuito e partecipava all'attività sindacale di cui all'assemblea in questione, in modo episodico ed occasionale. Conseguentemente, non poteva darsi rilievo, a detta dei giudici del gravame, alla circostanza per cui la riunione sindacale fosse funzionale all'organizzazione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro. Si sarebbe altrimenti finiti per allargare impropriamente il concetto di “ricollegabilità” allo svolgimento di attività lavorativa, estendendola a momenti ed occasioni in cui il collegamento non è diretto o indiretto, ma si rapporti solo ad una certa affinità di argomenti.
Innanzi al Supremo Collegio, il lavoratore ha contestato la sentenza d'appello in quanto aveva negato la ricorrenza dell'occasione di lavoro in ipotesi di svolgimento di attività sindacale da parte del lavoratore non in aspettativa, ma in permesso sindacale, così effettuando un'errata interpretazione dell'ordinanza n. 136/03 della Corte Costituzionale.
Ulteriormente, il lavoratore ha evidenziato la rilevanza della propria qualità di sicurista, incaricato di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione, incendi, evacuazione dei lavoratori e gestione dell'emergenza in cantiere. Pertanto, si era recato alla predetta riunione sindacale anche in qualità di addetto alla sicurezza.
A tale secondo rilievo la Suprema Corte ha dato valore assorbente. Infatti, una volta accertato che la riunione fosse stata promossa dal datore di lavoro ed avesse ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa, non poteva certo affermarsi che la partecipazione di un lavoratore, ancorchè in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, fosse inerente ad interessi diversi o immeritevoli di tutela. Conseguentemente, era da escludere nella fattispecie la sussistenza di rischio elettivo, quale rischio estraneo all'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale ponga in essere per impulsi personali una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.
In ogni caso, il Collegio ha anche chiarito che la sentenza impugnata erroneamente dava rilievo al fatto che il lavoratore si trovasse in permesso sindacale e non in aspettativa, e quindi svolgesse un'attività sporadica ed occasionale, secondo quanto asseritamente ricavabile dall'ord. 136/03 della Corte Cost. Tale ultima pronuncia del giudice delle leggi, infatti, attineva al diverso aspetto della copertura assicurativa per il lavoratore in permesso sindacale, al pari di quello in aspettativa. Pertanto, l'argomento dell'episodicità dello svolgimento del mandato sindacale era del tutto non pertinente.
In applicazione dei suddetti principi, è stato possibile riconoscere come infortunio tutelabile quello occorso al lavoratore in permesso sindacale retribuito, a seguito della partecipazione ad una riunione che riguardava l'organizzazione datoriale del lavoro.

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.