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04/08/2020
Indennità Covid-19: riesame delle domande respinte
11/08/2020L’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.
I lavoratori delle suddette aziende con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, possono accedere al trattamento di pensione in deroga al requisito contributivo di cui alla legge n. 416/1981.
L’INPS, con la circolare n. 93 del 6 agosto 2020, emanata in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce le indicazioni per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici così come individuati dall’articolo 1, comma 500, della legge di bilancio 2020.
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
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