Tassatività delle menomazioni per l’assegno di assistenza personale continuativa

a cura di Vittorio Glassier

Un infortunio, segnalato da una sede del Patronato ANMIL, richiama l’attenzione su di un problema che si riteneva risolto da molti anni: quello della tassatività della Tabella, Allegato 3 al T.U. 1124/65, delle menomazioni previste per l’erogazione dell’assegno per l’assistenza personale continuativa (assegno per APC).

Si sintetizza il caso:
1) un lavoratore, coinvolto in un gravissimo infortunio sul lavoro, riporta trauma cranio-vertebro-midollare, toracico e polmonare, complicato da fratture multiple vertebrali e degli arti inferiori;
2) l’INAIL valuta le menomazioni conseguenti in misura superiore all’85%;
3) il lavoratore è costretto sulla sedia a rotelle, non essendo in grado di mantenere la stazione eretta e la deambulazione neppure con ausili;
4) l’INAIL non ha riconosciuto il diritto all’assegno per APC perché le menomazioni conseguenti non rientrano nella Tabella specifica, Tabella che è da considerarsi tassativa;
5) anche la domanda per l’indennità di accompagnamento presentata all’INPS ha avuto risposta negativa per incompetenza.
In conclusione, si ha un lavoratore invalido totale non deambulante con diritto alla prestazione di legge per la non autosufficienza e questa gli è negata.

Preliminarmente si osserva che in questo caso le gravi menomazioni che producono l’impossibilità a deambulare sono tutte di derivazione infortunistica lavorativa, per cui è l’INAIL che deve farsene complessivamente carico erogando, oltre alla rendita, anche l’assegno per APC di cui all’art. 76 del T.U. 1124/65. Ne consegue che l’INPS a ragione si dichiara incompetente in quanto Ente preposto al riconoscimento di una prestazione da invalidità civile (indennità di accompagnamento).

Ci si chiede, quindi, quanto possa influire la “tassatività” della Tabella, Allegato n. 3, al T.U. 1124/65 sul diritto all’assegno per APC, così come deciso dall’INAIL, in quanto le menomazioni del lavoratore non sarebbero riportate in nessuna delle 8 voci della Tabella stessa.
Il caso non può che essere affrontato alla luce della Sentenza n. 216/91 della Corte Costituzionale, che fu chiamata a risolvere la questione della non deambulazione in caso di “paralisi spastica degli arti inferiori” in contrasto con la Tabella che al n. 3 ne riporta soltanto la “paralisi flaccida”. In pratica, la Corte Costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sulla tassatività letterale della Tabella e a dichiararne l’illegittimità costituzionale, in quanto non prevede che pure menomazioni che non rientrano nella Tabella possano produrre situazioni di non autosufficienza meritevoli di essere garantite dall’assegno per APC. Tuttavia, la Corte non seguì la strada dell’illegittimità per risolvere il problema.

Il ragionamento che portò allora la Corte a ritenere costituzionalmente legittima la Tabella, parte dall’osservazione che il punto 8 della stessa si riferisce alla condizione personale dell'invalido, indipendentemente dalla presenza di menomazioni specifiche. Il punto 8, infatti, prevede che l'assegno sia erogabile anche in presenza di malattie o infermità - senza ulteriore indicazione del tipo della patologia o della menomazione - che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
A questo punto la Corte fornisce delle linee guida per indirizzare ad una corretta interpretazione di quello che si deve intendere per “tassatività della Tabella”. “Se così è - precisa la Corte - la previsione della normativa impugnata va correttamente intesa come comprensiva delle situazioni nelle quali sussista l'impossibilità o l'estrema difficoltà, per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione eretta e di deambulare senza aiuto. Nella detta situazione, infatti, non può dubitarsi che la condizione di vita del soggetto sia caratterizzata, per la quasi totalità dell'arco della giornata, da una costrizione a letto (o in strutture analoghe, come sedie o carrozzelle per invalidi), e dall'impossibilità (o estrema difficoltà) di lasciare la posizione sdraiata (o seduta), senza l'aiuto altrui. E siffatta condizione rende palese la necessità di una assistenza personale continua, che consenta all'invalido di attendere ai più elementari atti quotidiani della vita, necessità che giustifica l'attribuzione dell'assegno per l'assistenza”.
Non sfugge l’importanza del fatto che in questa sentenza, senza tanti giri di parole, la condizione di vita del lavoratore costretto alla carrozzella sia stata parificata a quella dell’allettato.
In conclusione, questa è la strada percorribile per la tutela dei casi simili a quello descritto, strada che talvolta l’INAIL, ancora dimentica.

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.