Calcolo decorrenza non vedente
Quesito – 20/10/2017
Chiedo cortesemente il calcolo della decorrenza per l’assistito non vedente dal 1993 per infortunio sul lavoro, considerando la relativa maggiorazione dei 4 mesi. Eventualmente potrebbe usufruire del pensionamento anticipato?
Dal 1996 è dipendente comunale, è stata chiesta la ricongiunzione per i periodi dell’Ago, ancora non definita, ma chiede se conviene il cumulo gratuito.
Risposta
In favore dell’assistito risulta accreditata la seguente contribuzione:
F.P.L.D. – INPS E ARTIGIANI
PRESSO INPDAP DAL 01/04/2017 AL 31/12/2017
PER UN TOTALE DI | ANNI | MESI | GIORNI |
CPDEL | 21 | 09 | 00 |
DIPENDENTI | 4 | 05 | 00 |
ARTIGIANI | 7 | 07 | 00 |
TOTALE | 33 | 09 | 00 |
ABBUONO NON VED. DAL 04/1996 AL 12/2017 21 ANNI E 9 MESI / 3 |
7 | 03 | 00 |
TOTALE | 41 | 00 | 00 |
Accede a pensione anticipata dal 01/10/2019 con 43 anni e 3 mesi (previsti nel 2018 e 2019)
(matura 43 anni e 3 mesi il 30/09/2019 (compresa la maggiorazione 1/3)
Calcolo dell’importo:
- quota INPS (calcolo misto) euro 375,34
- quota CPDEL (calcolo contributivo) coefficiente 61 anni 0,04719
ottenuto con età 53 anni e 9 mesi + abbuono 7 anni e 3 mesi = 61
Montante calcolato con SEAC 172.835,00 x 0,04719 / 13 euro 627,39
TOTALE euro 1.002,73
N.B. Essendo lavoratore precoce potrebbe accedere con il requisito già raggiunto di 41 anni di contribuzione. Si può, quindi, avanzare istanza per l’accertamento del requisito in qualità di lavoratore precoce
Verifica del calcolo con la ricongiunzione
- quota retributiva euro 6.709,85
- quota contributiva 172.858,00 *0,04719 = euro 8.157,16
euro 14.867,01 / 13 = euro 1.143,61
Onere della ricongiunzione:
Euro 34.909,82 / 2 = 17.455,00 (la ricongiunzione è pari al 50 % del riscatto)
Dai 34.909,8 sono da detrarre i contributi che l’INPS verserà all’INPDAP
Quindi l’onere scenderà di molto. E la rata potrebbe essere inferiore all’incremento, rendendo conveniente la ricongiunzione. Per una migliore valutazione occorre far calcolare l’onere.
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Calcolo decorrenza pensione
Quesito – 22/07/2018
Con la presente si chiede il calcolo della decorrenza e importo presunto della pensione di una nostra assistita nata il 28/04/1952, lavoratrice dipendente part-time che ha maturato al 31/05/2016 1.749 contributi.
Risposta
Da un calcolo effettuato con SEAC e con il CARPE risulta che la decorrenza alla pensione di vecchiaia è 01/12/2016 e percepirebbe un importo pari ad euro 594.00.
DECORRENZA: 01/12/2016
IMPORTO LORDO: EURO 609,00 NETTO: EURO 594,00
Tale decorrenza è possibile applicando il comma 15 bis, art. 24 della Riforma Dini-Fornero, che, per le nate nel 1952, prevede il collocamento a riposo a 64 anni di età, più speranza di vita, purché occupate alla data del 28/12/2011. Per una puntuale verifica di tali risultati è opportuno riscontro con i dati dell’estratto conto certificativo.
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Calcolo decorrenza pensione
Quesito – 28/05/2018
Vi sottopongo il seguente caso che ci ha portato l’UICI (l’utente non è invalido) di un assistito che al 31.1.2018 ha la posizione contributiva di 485 settimane di lavoro dipendente e 312 settimane come artigiano.
L’utente ha, inoltre, svolto l’attività di collaborazione risultante solo dall’estratto contributivo. Ci viene richiesta una consulenza con calcolo della decorrenza della pensione nella gestione più conveniente. Avendo questa situazione contributiva in varie gestioni, noi siamo in difficoltà.
Speriamo nella vostra collaborazione. Grazie mille
Risposta
Totale contributi: 485 + 312 = 797
Autorizzato v.v. Ante 31/12/1992
Accede V.O. con 780 contributi settimanali, in quanto autorizzato v.v. Ante 1992
La decorrenza è dal 01/08/2018 (66 anni e 7 mesi)
Per la gestione separata conviene presentare la domanda di pensione supplementare, nel mese di agosto.
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Calcolo decorrenza pensione
Quesito – 12/06/2018
Con la presente chiedo supporto nel calcolo della decorrenza della pensione di un nostro assistito il quale lavora come dipendente pubblico. Si prega cortesemente di tenere presente il fatto che il nostro assistito ha svolto servizio militare (inserito già nell’estratto contributivo ) presso la Marina Militare e che per 6 mesi circa è stato imbarcato. Dalla normativa presentatami dall’assistito, tale periodo di imbarco dovrebbe valere un terzo in più.
Restiamo in attesa di sapere la decorrenza della pensione.
Cordiali saluti
Risposta
Il servizio militare prestato in Marina è stato riscattato come risulta dal prospetto rilevato dalla posizione assicurativa dell’assistito.
Evidentemente non è stato considerato come servizio militare con accredito figurativo, ma come servizio statale non assicurato.
In tal caso, probabilmente la maggiorazione dovrebbe far parte del provvedimento di riscatto, non si può esprimere un parere definitivo, in quanto non sono risultati precedenti. Si conferma che per il servizio svolto in Marina regolarmente accreditato è prevista la maggiorazione di 1/3. Con il servizio attualmente accreditato, la decorrenza è dal 01/09/2019.
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Decorrenza di pensionamento
Quesito – 19/06/2018
Un nostro assistito chiede la decorrenza di pensionamento e relativo importo valutando se la sua categoria quale titolare di impresa Artigiana (edile) rientra nei lavoratori precoci anche se la normativa parla di “mansioni gravose – quali operai dell’edilizia” (normativa non chiara per i lavoratori autonomi).
A noi risulta avere al 31.05.2018 – 41 anni e 2 mesi di contribuzione con pensionamento anticipato 1/8/2020 con 43 anni e 3 mesi di contribuzione e circa €.1000 di pensione netta mensile.
Resto in attesa di un cortese riscontro in merito.
Cordiali saluti.
Risposta
Buongiorno,
si conferma decorrenza 01/09/2020, in quanto è precoce, ma il lavoro difficoltoso riguarda i dipendenti in edilizia. Da tener in conto la probabile modifica della quota 40. Sarebbe opportuno nel frattempo chiedere l’E.C.C. (ci sono sovrapposizioni). L’importo lordo calcolato alla futura decorrenza è di euro 1.422,00. Cordiali saluti.
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Decorrenza pensione e importo
Quesito – 11/03/2018
Buongiorno,
l’assistita in oggetto cieca ventesimista dall’9/10/1984 con mansione di centralinista chiede consulenza su decorrenza pensione e importo.
Dall’estratto confrontato con il mod. PA04 dell’azienda ci risulta abbia maturato al 31.10.2017 anni 32 mesi 7 e 9 giorni di contributi che, con la maggiorazione di 4 mesi annui, porterebbero a circa 43 anni di contribuzione e, quindi, avrebbe già maturato il diritto alla pensione anticipata.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro su calcolo decorrenza e importo pensione.
Risposta
L’assistita può far valere al 31/12/2017 :
- 32 anni 9 mesi 9 giorni di contribuzione, di cui: (1)
- (31) anni (3) mesi 0 giorni in qualità di non vedente
- 10 anni 5 mesi 0 giorni per maggiorazione 1/3
- 43 anni 2 mesi 9 giorni tot. per diritto
Esclusa maternità
Calcolo importo:
N.B. per la parte contributiva il coefficiente di trasformazione è stato considerato quello corrispondente all’età maturata, con incremento pari alla maggiorazione, pari a 541 settimane.
La pensione lorda maturata è di euro 1.473,53 mensili.
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Decorrenza pensione
Quesito – 05/07/2016
Buongiorno,
con la presente sono a chiedere conferma della decorrenza della pensione di un nostro assistito che vuole sapere anche quando deve dare le dimissioni e quanto tempo prima comunicarle alla ditta, essendo un lavoratore dipendente.
Resto disponibile per qualsiasi necessità ed in attesa di un vostro riscontro.
Risposta
Dal calcolo effettuato con SEAC risulta che, sulla scorta dei contributi certificati dall’INPS con estratto conto, a settembre 2016 l’assistito matura 42 anni e 43 settimane con diritto al trattamento dal mese successivo: 01/10/2016. Le dimissioni devono essere presentate rispettando i termini di preavviso fissati dal C.C.N.L. di categoria, in relazione alla anzianità di servizio.
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Pensione anticipata e decorrenza pensione
Quesito – 30/06/2016
Con la presente si sottopongono alla Vs. attenzione i seguenti quesiti:
- Un nostro associato deve presentare istanza per pensione di vecchiaia anticipata (nato il 13/09/1955) poiché ha compiuto 60 anni ed ha l’80% di invalidità civile. Allo stato attuale lavora (dipendente privato) dall’8/09/1984. Presentando ora la domanda con l’allegato SS3, questa sede chiede come potrà registrare sul programma SEAC o sul sito INPS la data di decorrenza considerato che la finestra prevede 1 anno di scadenza e i programmi non possono prevedere istanze presentate non prima di tre mesi.
- Un nostro associato, nato l’1/01/1950 ha presentato domanda di pensione presso l’INPDAP di cui all’allegata nota dell’azienda. Lo stesso vuol sapere la previsione dell’importo di pensione e se potrà presentare analoga istanza all’INPS poiché risultano dei contributi dall’estratto conto. La sede INPS ha risposto che sono già inseriti nell’estratto INPDAP. Potreste gentilmente fornire i chiarimenti richiesti?
Risposta
Circolare n. 53/2011
…. omissis
3) Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all’80%. Al riguardo si richiamano i criteri illustrati con messaggio n. 11136 del 2008. Pertanto, qualora lo stato d’invalidità sia accertato nella misura richiesta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tener conto della data di compimento dell’età richiesta (55 donne e 60 uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi richiesto dalla Legge n. 122 del 2010.
Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell’età pensionabile di cui sopra, si dovrà tener conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi.
La procedura, è vero, non consente l’inserimento di una decorrenza maggiore di tre mesi, quindi, è necessario inserire tale ultima data possibile.
Nelle annotazioni sarà possibile indicare che tale data è indicativa, e la decorrenza sarà subordinata al riconoscimento della invalidità, come da richiesta effettuata nel quadro delle dichiarazioni.
Qualora, al momento della comunicazione dell’esito, non fosse ancora aperta la finestra, potrebbe rendersi necessario un riesame dell’istanza, a seconda del provvedimento che sarà adottato dalla Sede.
La procedura INPS non consente l’inserimento di una decorrenza che tenga conto dello spostamento della finestra. Quindi, si indicherà la decorrenza massima inseribile.
Successivamente
- I periodi di assicurazione INPS antecedenti all’iscrizione INPDAP risultano regolarmente ricongiunti ad eccezione del periodo dal 01/01/1971 al 30/04/1972 pari a 49 settimane risultante nell’estratto conto INPS, ma non in quello INPDAP trasmesso; quindi, occorre verificare il provvedimento di ricongiunzione. Potrebbe essere stato ricongiunto, ma non riportato sulla posizione INPDAP per errore.
- Tale contribuzione è determinante ai fini del raggiungimento del requisito di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, da cui discende il diritto al calcolo retributivo fino al 31/12/2011; se c’è stato un errore occorre chiedere il riesame del provvedimento.
- Nell’estratto INPDAP esistono, inframezzate, diverse annualità parzialmente accreditate, alcune anche a zero, in presenza di una forma di contratto “a tempo indeterminato e pieno”. Non risulta pertanto possibile effettuare il calcolo sulla scorta di tale carente documentazione.
- Per la contribuzione successiva al 2012, dall’estratto INPDAP trasmesso risulta iscrizione nel 2013, 2014, e 2015, ma con periodi per diritto e misura a zero. Risultano, invece, i seguenti contributi all’INPS:
– 2013: 52 settimane ds, e part-time
– 2014: 52 settimane
– 2015: 52 settimane.
Da tale documentazione emerge che:
- l’iscrizione all’INPDAP sarebbe terminata il 30/09/2012 a seguito della cessazione dalla ditta;
- dopo 7 settimane di disoccupazione è stato assunto da un’altra ditta, con iscrizione all’INPS fino al 30/11/2015.
Quest’ultimo periodo, in mancanza di richiesta di totalizzazione, darebbe diritto a pensione supplementare da presentare subito.
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Decorrenza pensioni
Quesito – 06/11/2017
Buongiorno,
potete verificare la decorrenza e l’importo della pensione?
Grazie. Cordiali saluti.
Risposta
L’assistito 62enne può far valere 748 contributi settimanali nel F.P.L.D. e n. 1.079 nella gestione separata.
A 63 anni potrebbe utilizzare il computo presso la gestione separata con l’opzione al contributivo, ma la pensione in tal caso può essere liquidata solo se è superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale trattamento minimo, mentre risulta ad oggi di euro 626,20. Invece alla data del 01/05/2023 al compimento di 67 anni e 5 mesi.
Può ottenere il computo alla condizione che l’importo sia superiore al minimale di 1,5 volte l’assegno sociale che, considerando una rivalutazione dell’1,5% annua, raggiungerà a gennaio 2023 l’importo di euro 745,00. A tale data la pensione contributiva totalizzata sarebbe di euro 767,55 (grazie alla variazione dei coefficienti di trasformazione che diventano più favorevoli con il crescere dell’età.) liquidabile in quanto superiore al minimale.
Naturalmente all’importo di euro 767,55 dovrà essere aggiunta la quota di pensione relativa ai versamenti successivi al 31/12/2017, nella gestione separata.
Se ad esempio dovesse denunciare una retribuzione di 10.000,00 euro annui, si avrà da qui al 2023:
euro 10.000,00 x 5 anni e 4 mesi = euro 53.333,00
Montante = euro 53.333,00 * 0,27 = euro 14399,91
Quota annua = euro 14399,91 /17,2786 = euro 833,39
Quota mensile = euro 833,39/13= euro 64,10
Importo di partenza 767,55
TOTALE MENSILE euro 831,65
In alternativa, sarà necessario effettuare versamenti volontari nella gestione lavoratori dipendenti per completare i 780 contributi settimanali necessari per maturare il diritto autonomo con il requisito ridotto di 15 anni, spettante per aver effettuato versamenti volontari ante 31/12/1992, e chiedendo l’opzione al contributivo risultando più favorevole tale sistema di calcolo. In tale ipotesi, per la gestione separata, si chiederà la supplementare.
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Decorrenza pensione
Quesito – 17/05/2018
Gentile consulenza,
necessito del vostro aiuto in merito a qualche indecisione e dubbio circa la posizione del nostro assistito che è un medico che lavora presso una USL. Dal calcolo decorrenza Seac risultano 40 anni 11 mesi e 17 giorni al 28/02/2018 con presunta decorrenza di pensione al 06/2020. Dall’ENPAM invece, 37 anni di contribuzione tra quota A e quota B. Il nostro assistito vorrebbe sapere se può accedere ai lavori usuranti per le notti che è tenuto a fare presso la Usl (Secondo una mia verifica e quanto lui afferma NO perché ha una media di 4 notti al mese per un totale di circa 50 notti all’anno e non soddisfa il requisito minimo delle 64 notti (DLGS 67/2011)) e se usufruendo attualmente di permessi legge 104 per entrambi i genitori può accedere all’ape sociale per assistenza da più di 6 mesi con legge 104 a persona disabile (Secondo una mia verifica NO in quanto si parla di convivenza nella circolare, deduzione fatta che l’accesso sia per i congedi straordinari più che altro o comunque che vi debba essere convivenza che nel caso del nostro assistito non c’è). Inoltre, il nostro assistito è titolare di una posizione ENPAM: c’è convenienza nel suo caso alla totalizzazione da INPS ex INPDAP e Enpam?
N.B.:
1) Gli hanno rigettato una ricongiunzione di periodi di guardia medica per le quote non coperte dagli anni di specialità con comunicazione del 19/04/2018 in cui gli dicono che i contributi versati al fondo di medicina generale dal 09/1981 al 12/1987 sono stati restituiti come da nota ENPAM del 15/03/2018 (Lui dice di non aver ricevuto soldi).
2) Ha già riscattato 6 anni di laurea e 4 di specializzazione nonché il periodo militare
Risposta
Le risposte che hai già fornito sono esatte. Riguardo alla convenienza alla totalizzazione da INPS ex INPDAP e Enpam, nel suo caso c’è convenienza. Per l’ultimo quesito occorre verificare bene la nota Enpam.