La Legge n. 132 del 1 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, ha convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge n. 113 del 4.10.2018 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, misure per la funzionalità del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
La nuova legge regola i casi di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario per garantire l’effettiva esecuzione dei provvedimenti di espulsione, adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in caso di commissione di reati gravi ed evitare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale.
È stata confermata l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In sua sostituzione sono stati previsti dei permessi di soggiorno da rilasciare in particolari e specifiche situazioni, anche per esigenze di carattere umanitario.
Resta inteso che i titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari possono convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo non appena maturati i requisiti e comunque entro la scadenza del permesso medesimo.
La norma potrà avere un impatto particolarmente significativo su minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, e minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, casi che dovranno essere sempre valutati attentamente in relazione alle singole e specifiche condizioni.
È stato confermato il ridimensionato al ricorso al Sistema di Protezione Internazionale (SPRAR), riservandolo ai soli titolari di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati e ai destinatari delle nuove tipologie di permesso introdotte.
Infine, la legge apporta modifiche in materia di concessione e riconoscimento della cittadinanza italiana relativamente a termini e procedure e alla necessità di attestazione della conoscenza della lingua italiana.
Schema riepilogativo Nuovi Permessi di soggiorno
NOME PERMESSO | DESCRIZIONE STAMPA | CONVERSIONE LAVORO/STUDIO | CONSENTITA L’ATTIVITÀ LAVORATIVA |
Art. 18 TUI (PROTEZIONE SOCIALE) | Casi Speciali | SI | SI |
Art. 18bis TUI (VIOLENZA DOMESTICA) | Casi Speciali | SI | SI |
Art. 22 TUI (GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO) | Casi Speciali | SI | SI |
Art. 1 c. 9 D.L. 113/2018 (alla data di entrata in vigore del decreto legge, la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale ma ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario) | Casi Speciali | SI | SI |
Art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008 (PROTEZIONE SPECIALE) | Protezione Speciale | NO / Solo motivi familiari | SI |
Art. 20 bis TUI (CALAMITÀ NATURALE) | Calamità Naturale | NO / Solo motivi familiari | SI |
Art. 42 bis TUI (VALORE CIVILE) | Valore Civile | SI | SI |
Art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI (CURE MEDICHE) | Cure Mediche | Non specificato dalla norma / SI motivi familiari | Non chiarito dalla norma. |
Schema Cittadinanza (le principali tipologie)
MOTIVO DOMANDA | DURATA DEL PROCEDIMENTO | CONTRIBUTO | DIMOSTRAZIONE CONOSCENZA LINGUA ITALIANA |
Art. 5 – Per matrimonio | 48 mesi | 250 € | Certificazione liv. B1 oppure Accordo Integrazione oppure Pds UE SLP Titolo di studio riconosciuto dal MIUR – MAECI |
Art. 9 – Per residenza | 48 mesi | 250 € | Certificazione liv. B1 oppure Accordo Integrazione oppure Pds UE SLP Titolo di studio riconosciuto dal MIUR – MAECI |
Art. 1 – Iure sanguinis c/o Rappresentanza Consolare | NO 48 mesi – non determinato dalle norme | 250 € + 300 € diritti consolari | Non richiesta dimostrazione |
Art. 1 – Iure sanguinis c/o Comune di residenza in Italia | NO 48 mesi – non determinato dalle norme | 250 € | Non richiesta dimostrazione |
Art. 4, c. 2 – beneficio di legge al compimento 18 anni c/o Comune di residenza | NO 48 mesi – non determinato dalle norme | 250 € | Non richiesta dimostrazione |
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