INAIL - Nota operativa del 23.01.2020 sulla copertura assicurativa dei c.d. Riders

a cura di Dott. Concetto Iannello, Responsabile attività istituzionali del Patronato ANMIL

Dopo la famosa sentenza n.1663/2020, con la quale la Corte di Cassazione chiarisce finalmente la natura del rapporto lavorativo dei c.d. “Riders”, l’INAIL ha emanato, con nota del 23 gennaio 2020, le prime istruzioni operative circa la copertura assicurativa dei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (i c.d. riders)

La legge di conversione del 2 novembre 2019, n. 128 ha implementato la disciplina de qua attraverso il nuovo art. 47 – septies, il quale ha esteso l’obbligo assicurativo INAIL ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali.

In virtù di tale disposizioni, la tutela assicurativa INAIL è estesa, dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività.

La società di Food Delivery che utilizza la piattaforma, anche digitale, sarà tenuta ai sensi del summenzionato art. 47-septies, comma 25, dal 1° febbraio 2020, agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.

In particolare, il predetto soggetto, ove non già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale INAIL, dovrà trasmettere all’Istituto, mediante modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività (1° febbraio 2020) o prima di tale data, la denuncia d’iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui.

Il premio assicurativo, determinato sulla base dei tassi delle tariffe INAIL e della retribuzione giornaliera convenzionale come sopra determinata, non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

I Riders, in caso di infortunio o di malattia professionale, riconosciuti dall’Istituto, hanno diritto, per effetto dell’estensione della copertura assicurativa INAIL, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per eventi mortali, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Istituto alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati.

CONCETTO IANNELLO

Laureato in Giurisprudenza e in Tecnologie forestali e ambientali. Nel 1993 inizia la sua formazione ed esperienza in ACLI, assumendo diversi incarichi fino a ricoprire il ruolo di Direttore Nazionale. Dal 2008 al 2010 è stato Direttore Nazionale del Patronato AIC-INPAL e Componente della Commissione OIGA presso il Ministero dell’Agricoltura. Tra il 2010 ed il 2012 è stato Consigliere Nazionale Confederazione Agricola Copagri, Componente Commissione Patronati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Tecnico Centro Assistenza Agricolo Cisal e Direttore Generale del Patronato Encal Cisal fino al 2015. Dal 2015 è Responsabile delle attività istituzionali del Patronato ANMIL.