La Circolare INAIL n. 27 dell’11 ottobre 2019 rende nota la nuova tabella per gli indennizzi in capitale, ovvero i nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti.
La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale non presenta più la distinzione di genere, ovvero fra uomini e donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.
I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).
Tale ponderazione tiene conto dei nuovi importi differenziati per grado di menomazione e classe di età delle basi tecnico-attuariali e dell’adeguamento della speranza di vita degli assicurati.
Gli importi indicati nella nuova Tabella risultano, inoltre, comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68 % dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 20146 (aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.
Gli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.
Pertanto, in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella.
Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.
Tenuto conto che la nuova Tabella trova applicazione per gli eventi infortunistici verificatisi dal 1° gennaio 2019 e le malattie denunciate dalla predetta data, in caso di unificazione dei postumi ai fini della individuazione della tabella da applicare, si deve far riferimento alla data dell’ultimo evento lesivo occorso oggetto di unificazione.
Pertanto, in caso di ultimo evento la cui data sia successiva al 1° gennaio 2019, può accadere che il maggior grado riconosciuto dia luogo per la prima volta ad un indennizzo in capitale o, viceversa, a un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione.
Nella prima ipotesi, si eroga l’importo del valore capitale applicando la nuova Tabella al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento dell’insorgenza del diritto, cioè la data evento del nuovo infortunio o la data di ricezione della denuncia di malattia professionale.
Nella seconda ipotesi, cioè nella fattispecie di nuovo indennizzo in capitale con precedente indennizzo riconosciuto su eventi pregressi, si utilizza sempre l’importo del valore capitale previsto dalla nuova Tabella, in base al nuovo grado e all’età dell’assicurato al momento della data evento. In tale fattispecie, quest’ultimo importo verrà però decurtato di quanto già corrisposto, ricalcolato con riferimento all’età dell’assicurato e nella misura indicata nella nuova Tabella come sopra indicato.
Le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova Tabella.
Per le modalità di calcolo dell’indennizzo del danno biologico in capitale, si deve fare riferimento all’età dell’assicurato e alla Tabella indennizzo del danno biologico in capitale vigente al momento delle richieste di adeguamento, come riportato nelle istruzioni vigenti.
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