Al lavoro in bicicletta: un percorso a tappe

a cura di Avv. Aldo Arena

L’utilizzo del velocipede per recarsi al lavoro è stato messo sotto la lente di ingrandimento, dapprima da parte dell’INAIL e successivamente da parte del legislatore, così andando a distinguersi dall’uso di altri mezzi privati e sviluppando un proprio percorso interpretativo. Vediamone quindi le principali tappe.

Com’è noto, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorre che l’evento si sia verificato durante il “normale percorso”: i) di andata e ritorno tra luogo di lavoro ed abitazione; ii) tra due luoghi di lavoro; iii) tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale. Il “normale percorso” deve essere affrontato in orari confacenti a quelli lavorativi e può anche non coincidere con quello oggettivamente più breve, purché la scelta sia giustificata dalla concreta situazione della viabilità. Le eventuali interruzioni o deviazioni non sono tutelate quando sono del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non indispensabili. Sono considerate necessarie quelle dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L’utilizzo di un mezzo di trasporto privato è normalmente da considerarsi assicurato purché non vi siano mezzi pubblici disponibili o, pur essendovi, non consentano la puntuale presenza sul lavoro o, ancora, risultino eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore. La valutazione in ordine alla necessità dell’uso privato va condotta caso per caso con criteri di ragionevolezza. Si escludono così dall’indennizzo quelle situazioni che ricadono nel rischio elettivo non assicurativamente protetto.

Ciò valeva in passato per l’utilizzo della bicicletta, come per l’utilizzo di qualsiasi altro mezzo privato. Invero, in un caso affrontato dallo studio nel 2008, si era rilevato fondamentale il fatto che il lavoratore fosse stato investito da un’autovettura mentre percorreva a piedi un tratto di strada, prima di salire in sella alla bicicletta, trasportando a mano la stessa. L’assicurato, inoltre, avrebbe comunque dovuto percorrere detto tratto di strada, anche qualora si fosse recato al lavoro in autobus.

Conseguentemente, l’infortunio si sarebbe ugualmente verificato. In altri termini, la conduzione a mano della bicicletta si era rilevata una circostanza puramente occasionale, che aveva consentito al Giudice di non dover verificare la necessità o meno dell’utilizzo del mezzo, così portando alla condanna dell’Istituto, con accoglimento del ricorso del lavoratore.

Con nota n. 8476/2011 l’INAIL aveva posto la propria attenzione sull’infortunio occorso in itinere con l’utilizzo della bicicletta, elaborando un’interpretazione estensiva dell’art. 12 D.Lgs. n. 38/2000. L’Istituto aveva così stabilito che la verifica del carattere necessario del velocipede andasse effettuata esclusivamente in caso di evento verificatosi su strada aperta al traffico. Viceversa, da tale verifica poteva prescindersi qualora il sinistro si fosse verificato su pista ciclabile o in zona interdetta al traffico.

Detto discrimine è stato da ultimo superato dal legislatore del collegato ambientale alla Legge di stabilità 2016. Invero, l’art. 5, commi 4 e 5 della Legge n. 221/2015 ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui si sia verificato l’evento, l’infortunio in itinere occorso a bordo di bicicletta deve essere sempre ammesso all’indennizzo. Ciò in quanto l’utilizzo del velocipede deve intendersi sempre necessitato e quindi equiparato all’uso del mezzo pubblico o al percorso a piedi.

Restano naturalmente fermi gli altri presupposti richiesti ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere in generale. Parimenti, come in tutti gli altri casi, l’eventuale colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare in rischio elettivo.

AVV. ALDO ARENA

Laureato in Giurisprudenza, iscritto all’Albo degli Avvocati di Bergamo ed all’Albo Cassazionisti dal 2004. Ha un proprio studio professionale a Bergamo. Si occupa tra l’altro di diritto previdenziale ed assistenziale, di diritto penale e responsabilità civile per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che di contrattualistica in materia di diritto del lavoro.