Decorrenza periodo revisionabilità INAIL

a cura di Vittorio Glassier

Una domanda non infrequente arriva dal Patronato: il periodo di revisionabilità del danno infortunistico o da malattia professionale decorre dalla data dell'evento o da quella della sentenza che ha riconosciuto indennizzabile l’evento?
La risposta è la seguente. Il periodo di revisionabilità decorre dalla data della ripresa del lavoro a seguito della guarigione della lesione infortunistica, o della manifestazione della malattia professionale.
Le motivazioni per questa risposta si trovano nelle sentenze n. 6831/04, 15872/04, 16056/04 e 6932/05 della Corte di Cassazione. Il principio innovativo in esse contenuto afferma che la data di inizio del periodo revisionale coincide con la data di decorrenza della rendita e non con la data di comunicazione formale del provvedimento di costituzione della rendita stessa al lavoratore. Ciò vuol dire che la data di inizio del periodo revisionale è da identificarsi nel giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta (art. 74 T.U.), ovvero nella data di ricezione della denuncia (o del primo certificato medico) se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta.
Le sentenze della Cassazione su citate trattano della revisione delle rendite da infortunio e da malattia professionale, ma questa interpretazione è estesa anche a tutte le revisioni del danno biologico che non arrivano in rendita.
L’INAIL ha recepito questo principio giurisprudenziale spiegandone il significato nelle note operative per le proprie sedi 7396/bis del 19/12/2005 e 8265 bis del 7 aprile 2006.
Tale nuova interpretazione produce, come principale effetto, una riduzione dei tempi utili per disporre (revisione attiva), o per richiedere (revisione passiva) l’adeguamento della prestazione alle mutate condizioni di salute del lavoratore.
Risulta, dunque, evidente anche all’INAIL che la data di decorrenza del diritto alla prestazione è sempre antecedente alla data di comunicazione del provvedimento, per intervalli di tempo che possono essere anche consistenti, come nei casi di complessa istruttoria (ad es. in alcune malattie professionali, specialmente se non tabellate, oppure nei casi di infortunio, chiusi dall’INAIL come non indennizzabili per assenza della causa violenta o dell’occasione di lavoro), o nei casi definiti a seguito di contenzioso amministrativo e giudiziario. Con la conseguenza che sia l’INAIL sia l’assicurato rischiano di perdere il diritto alla revisione per alcune scadenze previste dal Testo Unico o, addirittura, in situazioni estreme (ad es. rendita costituita al termine dei tre gradi di giudizio), di vedere completamente annullata la possibilità di revisione.

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.